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Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

01 | 04 | 2022

Copertura dei posti vacanti: tra procedura di mobilità e indizione di un nuovo concorso

Matteo Carabellese

Con sentenza n. 2410 del 1° aprile 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione del rapporto sussistente, ai fini della copertura dei posti vacanti, tra la procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e l'indizione di un nuovo concorso.

In particolare, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, D.L.vo n. 165/2001 la Pubblica Amministrazione, in caso di vacanza di risorse, ha il precipuo obbligo di indire una procedura di “mobilità volontaria” attraverso la pubblicazione di un bando che permetta il passaggio diretto di dipendenti che abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria, anche se di altre Amministrazioni, e ciò, evidentemente, non con un mero obiettivo di risparmio economico-finanziario volto a limitare le nuove assunzioni e quindi il numero delle dei pubblici impiegati, così come ritenuto dal giudice di primo grado, bensì al fine di valorizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse umane disponibili e delle professionalità ed esperienze maturate nell’ambito delle diverse pubbliche amministrazioni, consentendo l’immediata applicazione del nuovo personale secondo le proprie capacità e la propria scelta (come previsto dall’art. 4 Cost.) e limitando i relativi oneri formativi.

In tal senso la procedura di mobilità, che implica una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro previo consenso di tutte le parti, e quindi non contempla una novazione del rapporto tra dipendente e PA, si esplica attraverso la pubblicazione di un bando che può ben prevedere tra i requisiti, alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., precipue professionalità ed esperienze lavorative, maturate o meno nella pubblica amministrazione, sulla cui base selezionare le domande pervenute in relazione alle esigenze sottese al posto da coprire.

Il favor del legislatore per lo strumento della mobilità deve essere, però, inquadrato nell’ambito del principio costituzionale dell’accesso per pubblico concorso, che consente la ottimale selezione degli aspiranti più capaci e meritevoli e che è sancito dall’art. 97 Cost. quale diretta espressione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Ne discende, da un lato, la possibilità di condizionare il favorevole esito del preliminare ricorso alla procedura di mobilità al possesso dei requisiti di competenza professionale, di esperienza lavorativa ed attitudinali ritenuti necessari, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, ai fini dell’ottimale disbrigo della nuova attività lavorativa senza dover sostenere particolari oneri formativi e, dall’altro, la non sovrapponibilità fra lo spostamento fra uffici di un dipendente mediante mobilità, che, come detto, può ben prevedere requisiti di competenza ed esperienza lavorativa specifici riferiti al buon andamento del nuovo ufficio, e il pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., che consente di selezionare in modo imparziale e trasparente, mediante titoli ed esami, tutti i candidati potenzialmente idonei, anche quando privi di una specifica esperienza professionale. 

Infatti, ha concluso il Consiglio di Stato, il concorso pubblico, al contrario della procedura di mobilità, consente di selezionare, nel rispetto dei principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i più capaci e meritevoli fra tutti gli aspiranti, giustificando sul doppio profilo dell’imparzialità e del buon andamento il successivo investimento della Pubblica Amministrazione nella loro formazione professionale, e pertanto impone di ponderare la richiesta di particolari requisiti professionali e di esperienza con l’opposto interesse pubblico alla massima partecipazione dei candidati, e quindi alla ottimale selezione delle migliori risorse disponibili.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4 Cost.
  • Art. 97 Cost.
  • Art. 30, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165