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Diritto processuale penale

Impugnazione

31 | 03 | 2022

Sezioni Unite: rilevabile d'ufficio l'illegalità della pena anche a fronte di un ricorso inammissibile

Giulia Faillaci

Con informazione provvisoria del 31 marzo 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno reso noto di aver risolto affermativamente la seguente questione di diritto: “se, in presenza di ricorso per cassazione, inammissibile per ragioni diverse dalla tardività, sia consentito alla Corte di cassazione rilevare ex officio la illegalità della pena, qualora sia stata irrogata in specie diversa da quella legale a in misura superiore al massimo edittale, e non si tratti di illegalità determinata da sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma sul trattamento sanzionatorio e/o da mutamento normativo in melius.

Rientra nella nozione di pena Illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla Iegge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, e non la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2016, n. 8639); con la conseguenza che solo per la prima categoria l’inammissibilità del ricorso potrebbe non precluderne Il rilievo.

AI dl fuori delle ipotesi dl tardività dell’impugnazione, Il rapporto tra inammissibilità e rilevabilità ex officio della pena illegale è stato oggetto di un acceso dibattito interpretativo.

Un primo profilo di criticità si ravvisa nella pretesa reductio ad unum della nozione stessa i pena illegale in correlazione al grado di resistenza del giudicato, che si declina diversamente a seconda dell’incidenza sul trattamento sanzionatorio di fenomeni del tutto eterogenei (abolitio criminis, sopravvenienza della lex mitior; declaratoria di incostituzionalità di una norma penale in riferimento alla determinazione della pena; erronea applicazione dl sanzioni in relazione a determinate fattispecie di reato), Imponendo dl verificarne le singole peculiarità.

Difformi opzioni interpretative continuano a registrarsi In riferimento a quella specifica declinazione dl illegalità della pena che consiste nell’applicazione delle sanzioni codicistiche ai reati dl competenza del Giudice di pace.

Secondo un primo Indirizzo, l’illegalità della pena - derivante dalla erronea applicazione, da parte del Tribunale, delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss. c.p. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e ss. D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 - può essere rilevata d’ufficio dal giudice dl legittimità investito del ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile (Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2016, n. 552)

Di segno opposto sono le conclusioni raggiunte dal contrario orientamento.

Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2020, n. 15817 ha articolatamente affermato che, in caso di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla tardività, non può essere rilevata d’ufficio, in assenza dl uno specifico motivo di doglianza, l’illegalità della pena per l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, per i reati dl competenza del Giudice di pace, delle sanzioni previste dal codice penale in luogo dl quelle di cui agli artt. 52 e ss. D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Risolvendo il contrasto interpretativo sorto in materia, le Sezioni Unite penali hanno affermato il seguente principio di diritto: “pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 13 Cost.
  • Art. 25 Cost.
  • Art. 27 Cost.