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Diritto processuale penale

Soggetti

30 | 03 | 2022

Ricusazione del magistrato: parametri sufficienti

Riccardo Radi

La Corte di Cassazione, sezione seconda penale, con la sentenza n. 11811 del 20 gennaio 2022 (depositata il 30 marzo 2022) ha esaminato la questione inerente ai parametri sufficienti per la ricusazione di un magistrato che abbia espresso valutazioni di merito della res iudicanda.

La vicenda è inerente alla ricusazione di un magistrato che nell'ambito di un procedimento cautelare reale, aveva già espresso una valutazione nel merito della responsabilità, tale da risultare pregiudicante rispetto alla successiva fase dibattimentale.

Nella sentenza esaminata, la Cassazione rileva che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2021, n. 27996) il principio secondo cui l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice  rileva come causa di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia  imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa  anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi siano la  necessità e il nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. 

Sulla base dell'orientamento del Giudice delle Leggi (Corte cost., 21 novembre 1997, n. 66), la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato sia che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale  violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita  dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento  cautelare reale, sia che la soluzione del caso concreto deve passare attraverso la  necessaria verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal  giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito  (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2020, n. 36250; Cass. pen., sez. V, 24 febbraio 2020, n. 15689). 

Dunque, la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. è integrata dalla condotta del giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un  altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto, nei confronti del  medesimo soggetto. 

Al fine della sussistenza di una causa di ricusazione, in altri termini, non si richiede che la valutazione comporti l'affermazione della responsabilità  dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo il concetto di  affermazione di colpevolezza ben più ampio di quello di valutazione di merito,  che può riguardare anche singoli aspetti del fatto contestato con riferimento a un  determinato soggetto. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 37 c.p.p.