Diritto penale
Delitti
31 | 03 | 2022
Porto abusivo di oggetti atti ad offendere: essere un senza fissa dimora non giustifica la condotta
Riccardo Radi
La Cassazione penale, prima sezione, con la sentenza n. 11801 del 10 settembre 2022 (dep. 30 marzo 2022) ha respinto il ricorso di un senza fissa dimora condannato per il reato di porto abusivo di armi previsto dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110 che invocava il “giustificato motivo” a seguito della necessità di provvedere alle primarie esigenze di vita (mangiare) con il coltello trovato in suo possesso.
La Cassazione ha chiarito che il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente (Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2009, n. 11812, fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna).
È stato altresì affermato che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2019, n. 578; fattispecie, relativa al rinvenimento di un taglierino e di un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).
Nel caso di specie, l’imputato aveva ammesso di aver portato con sé due coltelli da cucina perché era senza fissa dimora e che ne aveva bisogno per tagliare il cibo.
Pertanto, osserva la Suprema Corte, il giudice di merito ha correttamente ricondotto il comportamento della prevenuta alla fattispecie astratta di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, L. n. 110 del 1975 e, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la spiegazione addotta dall’imputato, per quanto credibile, non è suscettibile di integrare il "giustificato motivo" idoneo ad escludere l'illiceità della condotta.
Riferimenti Normativi: