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Diritto amministrativo

Amministrazione

15 | 07 | 2021

La natura giuridica della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

Emiliano Chioffi

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5348 del 15 luglio 2021 è intervenuta sulla dibattuta questione della possibilità di attribuire o meno la natura di organismo di diritto pubblico alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. d), del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 2, comma 1, p.to 4, Direttiva UE n. 24 del 2014.

La riconduzione a tale categoria, infatti, comporterebbe l’obbligo per la FIGC di applicare, alle proprie gare d’appalto, la disciplina prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. a), D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.

Tre sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai fini dell’applicazione di tale normativa: deve trattarsi, in particolare, di un soggetto: 1) dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad influenza pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Si tratta, in specie, di una tipologia di amministrazione fondata su parametri oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle stesse: i requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma devono essere posseduti cumulativamente (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031) e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli organismi di diritto pubblico non ha carattere tassativo ma solo esemplificativo.

In questi termini, ai fini della qualificazione in esame, occorre in primo luogo analizzare la configurazione data dal legislatore alle federazioni sportive.

In merito, l’art. 15, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242, prevede che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati (comma 1), precisando che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato; esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione (comma 2).

Si tratta, dunque, di enti cui il legislatore ha attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate funzioni di rilievo pubblicistico, così come descritte dall’art. 23, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, non è possibile riconoscere alla FIGC il terzo requisito, dato alternativamente: 1) dall’essere l’attività dell’ente finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 2) dalla circostanza che la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; 3) ovvero che l’organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Al riguardo però occorre verificare, caso per caso, se, nei fatti, i diversi poteri spettanti al CONI, nei confronti della FIGC, hanno l’effetto di creare una dipendenza di tale federazione tale per cui il primo possa influire sulle decisioni di detta federazione in materia di appalti pubblici. 

Ebbene, i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non sono tali da imporre a quest’ultima il decisivo principio del finanziamento pubblico maggioritario-regole di gestione dettagliate e pervasive: non è, infatti, dato riscontrare che il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi consenta, di per sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo sulla gestione di tale Federazione, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni di quest’ultima in materia di appalti pubblici; né un potere di tal genere è implicito nella possibilità – attribuita sempre al CONI dall’art. 5, comma 2, lett. a) e dall’art. 15, comma 1, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242, oltre che dagli artt. 20, comma 4 e 23, commi 1-bis e 1-ter del medesimo decreto – di adottare nei confronti delle Federazioni sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l’esercizio dell’attività sportiva disciplinata dalle stesse.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242
  • Art. 5, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242
  • Art. 15, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242
  • Art. 20, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242
  • Art. 23, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242
  • Art. 2, Direttiva UE n. 24 del 2014
  • Art. 1, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50
  • Art. 3, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50