Diritto amministrativo
Amministrazione
15 | 07 | 2021
La natura giuridica della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Emiliano Chioffi
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5348 del 15 luglio 2021
è intervenuta sulla dibattuta questione della possibilità di attribuire o meno
la natura di organismo di diritto pubblico alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC), ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. d), del D.L.vo 18
aprile 2016, n. 50, e dell’art. 2, comma 1, p.to 4, Direttiva UE n. 24 del 2014.
La
riconduzione a tale categoria, infatti, comporterebbe l’obbligo per la FIGC di
applicare, alle proprie gare d’appalto, la disciplina prevista ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. a), D.L.vo 18 aprile 2016,
n. 50.
Tre
sono le condizioni perché possa parlarsi di “organismo di diritto pubblico” ai
fini dell’applicazione di tale normativa: deve trattarsi, in particolare, di un
soggetto: 1) dotato di personalità giuridica; 2) sottoposto ad influenza
pubblica dominante; 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Si
tratta, in specie, di una tipologia di amministrazione fondata su parametri
oggettivi, ossia sulla tipologia delle attività esercitate e sulla natura delle
stesse: i requisiti in questione non sono inoltre tra loro alternativi, ma
devono essere posseduti cumulativamente (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018,
n. 7031) e sono valutati dal giudice caso per caso, in quanto l’elenco degli
organismi di diritto pubblico non ha carattere tassativo ma solo
esemplificativo.
In
questi termini, ai fini della qualificazione in esame, occorre in primo luogo analizzare la configurazione data dal
legislatore alle federazioni sportive.
In merito, l’art. 15, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242,
prevede che le
federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono
l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO,
delle federazioni internazionali e del CONI. Ad esse partecipano società ed
associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla
particolare attività, anche singoli tesserati (comma 1), precisando che le federazioni sportive nazionali e
le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica
di diritto privato; esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per
quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del
codice civile e delle relative disposizioni di attuazione (comma 2).
Si tratta, dunque, di enti cui il legislatore ha
attribuito personalità giuridica di diritto privato, cui però sono assegnate
funzioni di rilievo pubblicistico, così come descritte dall’art. 23, D.L.vo 23
luglio 1999, n. 242.
Secondo
il Consiglio di Stato, invece, non è possibile riconoscere alla FIGC il terzo
requisito, dato alternativamente: 1) dall’essere l’attività dell’ente
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico; 2) dalla circostanza che la gestione
sia soggetta al controllo di questi ultimi; 3) ovvero che l’organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali
più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico.
Al riguardo però occorre verificare, caso per caso, se, nei fatti, i diversi poteri spettanti al CONI, nei confronti della FIGC, hanno l’effetto di creare una dipendenza di tale federazione tale per cui il primo possa influire sulle decisioni di detta federazione in materia di appalti pubblici.
Ebbene,
i poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non sono
tali da imporre a quest’ultima il decisivo principio del finanziamento pubblico
maggioritario-regole di gestione dettagliate e pervasive: non è, infatti, dato
riscontrare che il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi consenta, di per
sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo
sulla gestione di tale Federazione, al punto di consentirgli di influire sulle
decisioni di quest’ultima in materia di appalti pubblici; né un potere di tal
genere è implicito nella possibilità – attribuita sempre al CONI dall’art. 5,
comma 2, lett. a) e dall’art. 15, comma 1, D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242, oltre
che dagli artt. 20, comma 4 e 23, commi 1-bis e 1-ter del
medesimo decreto – di adottare nei confronti delle Federazioni sportive italiane
atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti
l’esercizio dell’attività sportiva disciplinata dalle stesse.
Riferimenti Normativi: