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Diritto civile

Obbligazioni

31 | 03 | 2022

Il contratto di agenzia rientra nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al D.L.vo n. 231/2002

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 10528 del 31 marzo 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il contratto di agenzia costituisce una operazione contrattuale che rientra nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2, D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Quest’ultimo decreto recepisce la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali (direttiva che è stata modificata dalla Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, recepita dal D.L.vo 9 novembre 2012 n. 192. 

La nuova normativa non si applica alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte non contrattuale (come le obbligazioni derivanti da fatto illecito, promessa unilaterale, gestione d'affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa) poiché ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una «transazione commerciale», caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purché prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il termine transazione commerciale - usato evidentemente in senso diverso dalla nozione tecnica di transazione di cui agli artt. 1965 e ss. c.c. - non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione della disciplina, ovvero riassume il genus dei contratti ai quali quest'ultima si applica. Ne consegue che la disciplina de qua, come sottolineato in dottrina, trova dunque applicazione non soltanto a contratti tipici come la compravendita, l'appalto (quantomeno, di servizi), ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, ed a quei contratti atipici, caratterizzati, appunto, dalla presenza di prestazioni di dare o di facere, come la concessione di vendita, il franchising, l'engineering, l'outsourcing, il catering, i contratti di pubblicità, la sponsorizzazione. L'espressione “prestazione di servizi”, che all’interno del codice civile si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico ( art. 2240 c.c.), trova anche un richiamo nella definizione del contratto d'opera (compimento di un servizio, art. 2222 c.c.), in alternativa al compimento di un'opera. Inoltre, anche nella definizione dell'appalto (art. 1655 c.c.) l'oggetto del contratto sta nel compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico, e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra "imprese") caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.). L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. 

Posta tale definizione, è evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al D.L.vo n. 231/2002, come peraltro confermato anche dall’art. 116, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un’attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26746 del 2007 che in relazione all’art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, ancorché ai fini dell’individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2, D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231
  • Art. 116, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
  • Art. 1655 c.c.
  • Art. 1965 c.c.
  • Art. 2222 c.c.
  • Art. 2240 c.c.