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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

31 | 03 | 2022

Equa riparazione: termine per la proposizione della domanda e criteri per il computo della durata ragionevole del processo

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 10534 del 31 marzo 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

La sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4, L. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 della l. n. 742 del 1969 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (tra le moltissime, Cass. civ., sez. VI-2, 6 dicembre 2021, n. 38501; Cass. civ., sez. VI-2, 14 novembre 2019, n. 29694; Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2018, n. 5018; Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4691; Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4692; Cass. civ., sez. VI-2, 8 febbraio 2017, n. 3387; Cass. civ., sez. VI-2, 5 gennaio 2017, n. 184; Cass. civ., sez. VI- 2, 18 marzo 2016, n. 5423; Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2009, n. 5895). In tal senso, peraltro, Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui all’art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come accade per ogni altro termine analogo”.

È altresì noto che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto enunciato dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU - avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare e non sono suscettibili di essere frazionate o segmentate con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale. Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazione della giustizia, come si ricava anche dall'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89 del 2001, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2021, n. 23282; Cass. civ., sez. VI-2, 22 dicembre 2016, n. 26833).

La Suprema Corte, infine, ha chiarito che, ai fini del computo della durata ragionevole del processo, si deve considerare che il giudizio civile sulla liquidazione del danno in favore della parte civile costituita nel processo penale, a seguito di condanna generica e di rimessione delle parti ex art. 539 c.p.p., costituisce prosecuzione di quello originario iniziato con l’assunzione della qualità di parte civile. Ne consegue che la durata ragionevole del processo civile per la determinazione del “quantum” del risarcimento dovuto alla parte civile deve essere, di regola, calcolata in un anno, come quella di ogni fase successiva al primo ed al secondo grado di giudizio, a meno che il giudice del merito non dia conto di concrete vicende e di peculiarità della procedura in esame per dette fasi che possano giustificare una durata maggiore (arg. da Cass. civ., sez. VI- 2, 2 ottobre 2015, n. 19769; Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2005, n. 25008).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 111 Cost.
  • Art. 6 CEDU
  • Art. 2964 c.c.
  • Art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
  • L. 24 marzo 2001, n. 89
  • Art. 539 c.p.p.