Diritto penale
Delitti
31 | 03 | 2022
Finanziamento illecito ai partiti: il caso della «Fondazione Open»
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 11835 del 18 febbraio 2022 (dep. 30 marzo 2021), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del finanziamento illecito ai partiti politici, nell'ambito della vicenda nella "Fondazione Open".
L'art. 7 della L. n. 195 del 2 maggio 1974 configura come delitto, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate, il fatto di «chiunque corrisponde o riceve» contributi, erogati «sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo» in favore di partiti politici, di loro articolazioni politico-organizzative o di gruppi parlamentari.
La condotta incriminata è, tuttavia, diversa a seconda della provenienza del finanziamento. Per gli organi della pubblica amministrazione, le società con partecipazione pubblica superiore al 20% o le società controllate da queste ultime è, infatti, preclusa, in modo assoluto e incondizionato, ogni attività di finanziamento che abbia come destinatari i partiti (o le loro articolazioni) e i gruppi parlamentari (c.d. finanziamento illegale pubblico). Per le società private il secondo comma dell'art. 7, L. 195 del 1974 considera illecito il finanziamento, diretto o indiretto, soltanto ove l'erogazione non sia stata oggetto di delibera dell'organo sociale competente e di regolare iscrizione in bilancio (c.d. finanziamento occulto societario). In questi casi, quindi, a differenza di quanto previsto per i finanziamenti pubblici, la illiceità non riguarda il finanziamento in quanto tale, ma il finanziamento occulto, in quanto non palesato nelle scritture contabili e in una delibera sociale.
Quanto alla nozione di «articolazione politico-organizzativa» delineata dell'art. 7, L. n. 195 del 1974 e alla possibilità di ricondurre alla stessa una fondazione politica, secondo la definizione delineata dall'art. 5, comma 4, del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito dalla L. n. 149 del 2013, si è ritenuto che il legislatore con la nozione di articolazione politico-organizzativa abbia inteso riferirsi alle strutture organizzative territoriali dei partiti e, segnatamente, alle «cellule», alle «sezioni», alle «federazioni» e alle altre strutture previste dagli statuti dei partiti quali entità organizzative di cui questi si compongono e secondo le quali si articolano, orizzontalmente e verticalmente. Si sono, inoltre, ritenute ascrivibili alla nozione di articolazione politico-organizzativa anche organismi che perseguano finalità collaterali (come la stampa di partito), purché sussista un raccordo istituzionale con il partito, che consenta di qualificarli come «momenti organizzativi del partito stesso».
La giurisprudenza di legittimità ha, invece, interpretato la nozione di articolazione politico-organizzativa in senso estensivo, riferendola a qualsiasi struttura o organismo a mezzo del quale il partito persegue o tenta di perseguire, anche indirettamente o surrettiziamente, le finalità sue proprie e realizzare il suo programma, ancorché non vi sia un inserimento organico della struttura stessa nell'organizzazione del partito a livello centrale o periferico (Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 4187).
In questo contesto la Sesta Sezione penale, con sentenza del 15 settembre 2020, n. 28796, nell'annullare la prima ordinanza adottata dal Tribunale del riesame in relazione alla medesima fattispecie, ha affermato che, in primo luogo, sono articolazioni politico-organizzative del partito quelle «direttamente contemplate dagli statuti e inerenti all'assetto che un determinato partito formalmente si è dato». La Corte ha rilevato, inoltre, che la fondazione politica descritta dall'art. 5 D.L. 149 del 2013 «non corrisponde ad un partito, cosicché la violazione delle prescrizioni e dei divieti ad esse applicabili non implica che possa dirsi automaticamente e contestualmente applicabile l'art. 7 legge 195 del 1974, al di fuori dei casi specificamente previsti dal relativo precetto». La Corte ha anche precisato che la fondazione politica può venire in rilievo, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 7 legge 195 del 1974, anche attraverso una condotta che si realizzi in forma «indiretta», per interposta persona, come nel caso di un ente che in realtà assuma soltanto la posizione di schermo intermedio tra il finanziatore e il partito, al fine di dissimulare il destinatario finale dell'erogazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame per non aver considerato compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche dall'art. 5 del D.L. 149/2013 all'epoca dei fatti.
Riferimenti Normativi: