Diritto amministrativo
Processo amministrativo
15 | 07 | 2021
I presupposti per l’intervento ad adiuvandum nel giudizio amministrativo in materia edilizia
Flaminia Giuseppone
La quarta sezione del Consiglio di
Stato, con sentenza 15 luglio 2021, n. 5339, ha indicato i presupposti per
poter proporre intervento ad adiuvandum.
A favore della ricostruzione secondo
cui sussiste siffatta legittimazione nei confronti di quei soggetti che siano
titolari di posizioni soggettive dipendenti da quella del ricorrente
(appellante) o che vantino un interesse indiretto al venir meno degli effetti prodotti
dall’atto impugnato), propende la ormai consolidata acquisizione secondo cui la
posizione giuridica dell’interveniente ad adiuvandum non è autonoma, bensì
meramente dipendente rispetto a quella del ricorrente, in quanto ad essa
accessoria (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; Cons. Stato, sez.
III, 14 dicembre 2016, n. 5268; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre, n. 4487; Ad.
Plen., 28 gennaio 2015, n. 1).
Proprio il carattere strettamente
dipendente della posizione giuridica di tale soggetto, ovvero la sussistenza di
un interesse indiretto alla decisione finale, costituisce titolo per
legittimare l’intervento in giudizio dell’interessato, senza la necessità di
proporre autonomo ricorso.
Il Consiglio di Stato ha enucleato
specifiche regole in merito alla legittimazione attiva (“ad intervenire”), chiarendo
che l’interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato
a proporre autonomo appello in via principale, a meno che non abbia un interesse
direttamente riferibile alla propria posizione, come nell’ipotesi in cui
l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi
confronti la condanna alle spese di giudizio.
Il criterio giuridicamente
rilevante al fine di verificare la sussistenza della legittimazione e
dell’interesse a ricorrere è dato dallo “stabile collegamento” tra il
ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa in
considerazione dal provvedimento impugnato: tale principio ha, inoltre, un
rilievo anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno
vicino; deve, infatti, ritenersi ancora attuale l’orientamento che attribuisce
rilievo decisivo al criterio della “vicinitas”, al fine di evitare che si
giunga ad ammettere un’actio popularis (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1970, n.
523).
Ebbene, il concetto di “vicinitas” costituisce una formula riassuntiva atta ad indicare una situazione nella quale, secondo l’id quod plerumque accidit, il pregiudizio derivante dal titolo impugnato sussiste, senza bisogno di particolari dimostrazioni, secondo il comune apprezzamento, trattandosi di una situazione che di regola, ma non con assoluta certezza, può comportare un pregiudizio almeno presumibile al vicino, che ammette in ogni caso una specifica contestazione della controparte, alla quale segue la necessità di provare la concreta sussistenza del pregiudizio subito. In mancanza, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2021, n. 3247).
I giudici di Palazzo Spada hanno colto l’occasione per fare il punto anche sul decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamando i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. 13 marzo 2019, n. 45): spirato inutilmente il termine di diciotto mesi senza che l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere di autotutela (d’ufficio o su istanza di un terzo), la S.C.I.A. edilizia presentata si consolida. La decadenza dall’esercizio del potere, in altri termini, si verifica se l’amministrazione non interviene nel termine indicato; una volta, però, che l’amministrazione abbia esercitato il potere di cui all’art. 19, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, non si verifica la decadenza prevista dalla norma. Di conseguenza, chi si ritenga leso dal relativo provvedimento, se ha idoneo titolo ed interesse ad agire, potrà impugnarlo domandandone l’annullamento ai sensi dell’art. 29, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso in cui la domanda di annullamento dovesse essere accolta, l’amministrazione che ha tempestivamente esercitato il potere sarà chiamata ad esercitarlo nuovamente in ottemperanza della sentenza di annullamento.
Riferimenti Normativi: