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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

15 | 07 | 2021

I presupposti per l’intervento ad adiuvandum nel giudizio amministrativo in materia edilizia

Flaminia Giuseppone

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 15 luglio 2021, n. 5339, ha indicato i presupposti per poter proporre intervento ad adiuvandum.

A favore della ricostruzione secondo cui sussiste siffatta legittimazione nei confronti di quei soggetti che siano titolari di posizioni soggettive dipendenti da quella del ricorrente (appellante) o che vantino un interesse indiretto al venir meno degli effetti prodotti dall’atto impugnato), propende la ormai consolidata acquisizione secondo cui la posizione giuridica dell’interveniente ad adiuvandum non è autonoma, bensì meramente dipendente rispetto a quella del ricorrente, in quanto ad essa accessoria (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5268; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre, n. 4487; Ad. Plen., 28 gennaio 2015, n. 1).

Proprio il carattere strettamente dipendente della posizione giuridica di tale soggetto, ovvero la sussistenza di un interesse indiretto alla decisione finale, costituisce titolo per legittimare l’intervento in giudizio dell’interessato, senza la necessità di proporre autonomo ricorso.

Il Consiglio di Stato ha enucleato specifiche regole in merito alla legittimazione attiva (“ad intervenire”), chiarendo che l’interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre autonomo appello in via principale, a meno che non abbia un interesse direttamente riferibile alla propria posizione, come nell’ipotesi in cui l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio.

Il criterio giuridicamente rilevante al fine di verificare la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere è dato dallo “stabile collegamento” tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa in considerazione dal provvedimento impugnato: tale principio ha, inoltre, un rilievo anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno vicino; deve, infatti, ritenersi ancora attuale l’orientamento che attribuisce rilievo decisivo al criterio della “vicinitas”, al fine di evitare che si giunga ad ammettere un’actio popularis (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1970, n. 523).

Ebbene, il concetto di “vicinitas” costituisce una formula riassuntiva atta ad indicare una situazione nella quale, secondo l’id quod plerumque accidit, il pregiudizio derivante dal titolo impugnato sussiste, senza bisogno di particolari dimostrazioni, secondo il comune apprezzamento, trattandosi di una situazione che di regola, ma non con assoluta certezza, può comportare un pregiudizio almeno presumibile al vicino, che ammette in ogni caso una specifica contestazione della controparte, alla quale segue la necessità di provare la concreta sussistenza del pregiudizio subito. In mancanza, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2021, n. 3247). 

I giudici di Palazzo Spada hanno colto l’occasione per fare il punto anche sul decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamando i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. 13 marzo 2019, n. 45): spirato inutilmente il termine di diciotto mesi senza che l’amministrazione abbia esercitato il proprio potere di autotutela (d’ufficio o su istanza di un terzo), la S.C.I.A. edilizia presentata si consolida. La decadenza dall’esercizio del potere, in altri termini, si verifica se l’amministrazione non interviene nel termine indicato; una volta, però, che l’amministrazione abbia esercitato il potere di cui all’art. 19, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, non si verifica la decadenza prevista dalla norma. Di conseguenza, chi si ritenga leso dal relativo provvedimento, se ha idoneo titolo ed interesse ad agire, potrà impugnarlo domandandone l’annullamento ai sensi dell’art. 29, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso in cui la domanda di annullamento dovesse essere accolta, l’amministrazione che ha tempestivamente esercitato il potere sarà chiamata ad esercitarlo nuovamente in ottemperanza della sentenza di annullamento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241
  • Art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241
  • Art. 29, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 102, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)