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Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

29 | 03 | 2022

Giudizio direttissimo: tempi e modi per proporre l’eccezione di incompetenza territoriale

Riccardo Radi

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11528 del 2 marzo 2022 (dep. 29 marzo 2022) ha esaminato la questione relativa all’eccezione di incompetenza territoriale nell’ambito del giudizio direttissimo e, in particolare, la possibilità o meno di formulare l’eccezione di incompetenza per territorio anche a seguito dell'ammissione del rito abbreviato, chiesto nell'ambito del giudizio direttissimo.

Nel caso di specie – in cui si è proceduto a seguito di arresto in flagranza di reato, con successiva udienza di convalida e giudizio direttissimo – secondo la tesi prospettata dal ricorrente non sarebbe applicabile la preclusione prevista dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., posto che tale disciplina riguarda esclusivamente i casi in cui si procede con il rito ordinario, nell'ambito del quale l'imputato può sollevare l'eccezione di incompetenza e, in caso di rigetto, scegliere la definizione con il rito abbreviato.

Nel caso del giudizio direttissimo, invece, il passaggio dalla fase della convalida dell'arresto a quella del giudizio non consentirebbe di individuare uno spazio processuale, antecedente rispetto alla richiesta di abbreviato, entro il quale far valere l'eccezione di incompetenza territoriale, sicché dovrebbe escludersi la sussistenza della preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

A supporto di tale soluzione, è stata anche richiamata una recente pronuncia secondo la quale, in tema di giudizio abbreviato instaurato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente con la richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, ma specifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettata dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. che, in relazione al giudizio abbreviato richiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 11571).

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, l'invocato precedente non è applicabile, neppure per analogia, al caso di specie, rispetto al quale l'art. 452, comma 2, c.p.p. stabilisce espressamente che si applicano le disposizioni di cui all'art. 438, comma 6-bis c.p.p. peraltro senza prevedere neppure la clausola di compatibilità che, il medesimo comma, limita esclusivamente alle diverse previsioni di cui agli artt. 438, 441, 441-bis, 442 e 443 c.p.p.

La ragione di tale scelta normativa è del tutto in linea con la preclusione dettata dall'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., posto che nel giudizio direttissimo, dopo la convalida dell'arresto, è prevista una fase dibattimentale nel corso della quale l'imputato non solo può avanzare la richiesta di un termine a difesa, ma può anche sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale e, solo all'esito della decisione, richiedere il giudizio abbreviato.

Il meccanismo processuale disegnato dall'art. 452 c.p.p., pertanto, garantisce appieno il diritto di difesa dell'imputato, non limitando affatto la sua possibilità di far valere l'incompetenza territoriale e, quindi, proprio per tale ragione la preclusione di cui all'art. 438, comma 6-bis, c.p.p. è stata espressamente richiamata dalla norma.

Nel giudizio direttissimo, dunque, l’eccezione di incompetenza territoriale si deve dedurre, dopo la convalida dell’arresto ma prima della richiesta di eventuali riti alternativi: questa ricostruzione rende il sistema processuale ampiamente idoneo a garantire il diritto di difesa dell'imputato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 438 c.p.p.
  • Art. 441 c.p.p.
  • Art. 441-bis c.p.p.
  • Art. 442 c.p.p.
  • Art. 443 c.p.p.
  • Art. 452 c.p.p.