Diritto amministrativo
30 | 03 | 2022
Il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo
Cristina Tonola
La
sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana, con sentenza n. 408 del 30 marzo 2022, ha ricordato che
l’art. 97 Cost. contiene in sé l’implicita valorizzazione (o addirittura
formulazione) del principio della ragionevole durata del procedimento
amministrativo; principio operante nell’ordinamento quale diritto vivente,
soprattutto per i casi di procedimenti
ablatori, sanzionatori e/o di procedimenti di
controllo volti all’adozione di atti di ritiro.
Appare
infatti evidente che in tutti i casi in cui il potere della PA di incidere
unilateralmente sulla sfera giuridica del privato comporti l’ablazione o
l’affievolimento di diritti costituzionalmente garantiti o
comunque di posizioni di vantaggio (dunque espansive della sfera
giuridica della persona) già acquisite, il relativo procedimento tende ad
assumere connotazioni finalisticamente afflittive simili a quelle del
processo penale.
La
dottrina e la giurisprudenza più sensibili al rispetto delle tutele poste dal
diritto internazionale, comunitario e costituzionale in materia di diritti
fondamentali, tende dunque ad estendere ai procedimenti amministrativi di tal
genere (lo si ribadisce: quelli di controllo, sanzionatori/disciplinari e
comunque ablatori) talune garanzie proprie del giusto processo; e, nella
specie, di quello penale.
Anche
il Legislatore – talvolta sollecitato dall’Unione europea – sembra aver
intrapreso tale strada.
Si
è così giunti all’enucleazione di alcuni principii – quale quello della
preventiva contestazione degli addebiti e dell’obbligo di garantire il diritto
di difesa, nei procedimenti sanzionatori e disciplinari ed in quelli volti
all’adozione di atti di ritiro – che ricalcano in maniera
evidente analoghi principii ispiratori del processo penale.
E,
come già cennato, fra i principii che regolano il “giusto procedimento
amministrativo” può scorgersi da tempo ormai risalente, pur se non
espressamente enunciato, anche quello della ragionevole durata dello
stesso.
Che
un principio generale di tal fatta esista – siccome anch’esso ispirato alle
norme sul giusto processo ed attuativo dell’art. 97 Cost. – è evidente: lo
si desume dal complesso delle norme che prevedono che ciascun procedimento
debba essere concluso entro un termine predefinito (e che coerentemente
introducono, con norma generale e suppletiva, un termine di conclusione per
tutti i casi in cui non sia espressamente previsto dalla normativa di settore
di livello primario o regolamentare); e dalla nuova normativa in tema di
responsabilità (civile ed amministrativa) per ritardo
procedimentale (cfr., al riguardo, l’art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241).
Il
principio in questione è stato poi confermato, ultimamente, da varie norme ed
in ultimo dalla c.d. “riforma Madia” (cfr. l'art. 25, comma 1, lett. b-quater),
L. 11 novembre 2014, n. 164; poi l'art. 6, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124)
che ha introdotto (mediante un’integrazione all’art. 21-nonies, L. n. 241/1990)
un termine perentorio per l’adozione dei provvedimenti di revoca.
E ciò proprio in aderenza alla considerazione secondo cui il privato cittadino non può essere assoggettato sine die ad un procedimento amministrativo volto ad affievolire un diritto fondamentale di libertà o un diritto che ne abbia precedentemente espanso la sfera giuridica patrimoniale.
Il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo – che assume esiziale importanza per i procedimenti di controllo, sanzionatori e/o disciplinari ed ablatori – costituisce, del resto, un corollario del c.d. “principio della certezza del diritto”, essendo evidente che l’eccessiva dilatazione temporale del procedimento determina una intollerabile situazione di incertezza giuridica destinata ad incidere sulle scelte di vita delle persone e sui traffici commerciali, producendo un danno all’intera collettività.
Riferimenti Normativi: