Diritto processuale penale
Esecuzione
15 | 07 | 2021
La rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. Stupefacenti all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27335 del 28 aprile 2021 (dep. 15 luglio
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di rideterminazione della pena inflitta, con
sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019.
Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello
in base al quale – in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi
per effetto della declaratoria di incostituzionalità – il giudice
dell'esecuzione è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla
commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideterminazione della
pena-base, alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale
nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto (Cass. pen., sez. I, 26 novembre
2019, n. 4084; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2019, n. 4085).
In altri termini, a seguito della declaratoria
d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione,
anziché in anni sei, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena
inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, da un lato, è tenuto
a rinnovare la valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli
artt. 132 e 133 c.p., con necessaria riduzione della pena (Cass. pen., sez. I,
12 novembre 2019, n. 3281), non ha, però, il potere di modificare statuizioni
coperte dal giudicato quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi
circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità,
all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative
diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Cass. pen., sez. I, 8
novembre 2019, n. 49106).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, definito ulteriormente i poteri del giudice dell'esecuzione, rilevando come quest'ultimo, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, sia tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione (Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2019, n. 3280); è stato ritenuto legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, ha confermato la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari ad otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2019, n. 51305). È escluso, pertanto, che il giudice dell'esecuzione debba procedere a una mera trasposizione matematica del giudizio formulato in sede di cognizione entro la nuova cornice edittale, determinata dal richiamato intervento della Corte Costituzionale, dovendo, piuttosto, tale giudice procedere a un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La Suprema Corte, in conclusione, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. Stup., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione è chiamato a rinnovare l'intera valutazione in ordine alla commisurazione della pena attraverso la discrezionale rideterminazione della pena-base, alla luce del sopravvenuto mutamento della cornice edittale quale nuovo indicatore astratto del disvalore del fatto.
Riferimenti Normativi: