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Diritto penale

Delitti

29 | 03 | 2022

Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 11296 del 24 novembre 2022 (dep. 29 marzo 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-bis, comma 1, L. n. 401 del 13 dicembre 1989.

Ai fini della configurabilità del reato, trattandosi di un reato di pericolo concreto, non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2016, n. 7869).

Quanto al profilo dell'idoneità della bandiera a costituire oggetto finalizzato all'offesa, la Suprema Corte ha ricordato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 6-ter, L. n. 401 del 1989, costituisce possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli di sosta, transito ecc. dei soggetti interessati, anche quello che attiene a strumenti di uso comune, idonei ad essere utilizzati per l'offesa alla persona, e la cui detenzione risulti ingiustificata in relazione alla naturale destinazione degli oggetti stessi e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è accertata (Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2014, n. 3945).

In materia, è stato espresso il principio - applicabile anche in materia di porto di aste di bandiera nelle pubbliche manifestazioni, in quanto oggetti finalizzati ad offendere - secondo cui, in tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, c.p. considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2014, n. 49582).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’impostazione seguita dal giudice di merito, che ha ravvisato gli estremi del reato in parola sulla scorta delle circostanze concrete che abbiano fatto ritenere che la detenzione di una bandiera, arrotolata attorno all'asta con nastro adesivo, fosse espediente adottato da alcuni tifosi al fine di rendere il bastone maggiormente idoneo all'offesa. In particolare, si sottolineano: il contesto in cui è avvenuta la detenzione (manifestazione sportiva notoriamente "ad alto rischio" per l'ordine pubblico, stante l'accesa rivalità tra le due tifoserie); le evidenti intenzioni dei tifosi di avvicinarsi e introdursi all'area riservata al settore ospite, per arrivare ad uno scontro fisico; la circostanza che la stoffa risultasse arrotolata e schiacciata sull'asta da nastro adesivo, così da renderne la sagoma perfettamente aderente al supporto e da trasformare l'oggetto in un bastone, agevolmente utilizzabile come corpo contundente; il fatto che una parte della estremità dell'asta risultasse rafforzata con ulteriore scotch, non altrimenti spiegabile se non con lo scopo di approntare una sorta di impugnatura della bandiera come fosse un'arma.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6-bis, 13 dicembre 1989, n. 401