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Diritto processuale penale

Misure cautelari

28 | 03 | 2022

Misure cautelari: l'accertamento del «periculum libertatis»

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 11263 del 25 febbraio 2022 (dep. 28 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di misure cautelari, ha enunciato alcuni principi fondamentali in merito al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha modificato il testo dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., inserendo, in aggiunta a quello della concretezza, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Detta modifica normativa non implica che la valutazione prognostica affidata al giudice, oltre a fondarsi su elementi reali e non ipotetici, debba avere ad oggetto anche la previsione di una «specifica occasione» per delinquere (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2016, n. 21350).

La nozione di pericolo che deriverebbe dall'accoglimento di questa interpretazione, invero, sembra esorbitante rispetto al tipo di giudizio previsto dal legislatore in materia di esigenze cautelari; esso, infatti, è configurato come una prognosi riferita alla consumazione di delitti individuati con il ricorso a categorie assai ampie («gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede»), rispetto ai quali, quindi, l'elevata probabilità di recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, da un canto non può essere temporalmente ancorata a parametri stringenti, quali l'immediatezza o l'imminenza, ma solo a parametri più elastici, come la prossimità o la vicinanza, e dall'altro non può essere desunta, in via esclusiva o prevalente, da condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato («le specifiche occasioni») ma in primo luogo dalla sua personalità e dalla sua capacità a delinquere.

La necessità di valutare non solo la concretezza ma anche l'attualità del pericolo impone, al fine ultimo di scongiurare automatismi nell'applicazione della misura, di apprezzare il rischio di recidivanza che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare sotto il profilo della dimensione temporale; ne segue che tutti gli elementi posti a fondamento della prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis (le «specifiche modalità e circostanze del fatto», «la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali») devono essere valutati tenendo necessariamente conto dell'epoca in cui hanno assunto la specifica rilevanza loro assegnata; sicché per determinare la natura ed il livello di gravità del pericolo sussistente nella fattispecie concreta dovrà essere presa in considerazione non solo la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e il momento della decisione cautelare ma anche l'epoca di consumazione dei reati oggetto dei precedenti penali dell'indagato nonché, più in generale, la presenza di altri elementi indicativi della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è inserito purché non risalenti nel tempo ma recenti (Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2015, n. 5787; Cass.  pen., sez. II, 24 novembre 2020, n. 5054, che hanno affermato il principio che «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare»).

Dunque, non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Cass. pen., sez. I, 21 settembre 2018, n. 54163).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 274 c.p.p.
  • L. 16 aprile 2015, n. 47