Diritto penale
22 | 03 | 2022
Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici: esclusa la sospensione della patente in caso di applicazione della particolare tenuità del fatto
Riccardo Radi
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9719 del 10 marzo 2022 (dep. 22 marzo 2022) ha esaminato la questione inerente al proscioglimento per particolare tenuità del fatto per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici previsto dall’art. 186, comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Nel caso di specie l’automobilista, che si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, era stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conferma della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Tuttavia, se è vero che in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681), ciò non vale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici: ed invero, deve constatarsi che l'applicazione della sospensione della patente di guida é, espressamente, collegata dall'art. 186, comma 7, del Codice della strada alla “condanna per il reato di cui al titolo che precede”, e non al semplice accertamento del reato (come accade per la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza).
Dunque, in ossequio al principio di legalità, non è consentito disporre la sanzione amministrativa accessoria de qua nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. dal reato di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada, a differenza di quanto accade per l'analoga pronunzia di proscioglimento dal reato di guida in stato di ebbrezza.
In definitiva, nel caso di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto la sanzione amministrativa della sospensione della patente è applicabile nel reato di guida in stato di ebbrezza, dove è sufficiente l’accertamento del reato, e non nel caso del reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, dove la sanzione amministrativa è legata all’intervenuta condanna.
Riferimenti Normativi: