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Diritto penale

Delitti

15 | 07 | 2021

La nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” nel furto in abitazione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27326 del 28 aprile 2021 (dep. 15 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione delineato la nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” in relazione al reato di furto in abitazione.

L’art. 624-bis c.p. punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Decisiva, dunque, ai fini della corretta individuazione della portata applicativa della norma, è la nozione di "pertinenza di privata dimora" che, a ben vedere, la menzionata disposizione non definisce.

In questa opera di ricostruzione del significato giuridicamente rilevante di "pertinenza" soccorre l'elaborazione giurisprudenziale maturata, sia in sede civile – posto che "pertinenza" è concetto peculiare del diritto civile, definito dal disposto dell'art. 817 c.c. secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa – sia in sede di interpretazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 1) – soppresso dall'art. 2, comma 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, il cui comma 2 ha introdotto il nuovo art. 624-bis cit.

È stato chiarito che, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale e non al proprietario di esso, così escludendosi la pertinenzialità tra un immobile condominiale ed un'autorimessa privata in quanto appartenenti a lotti diversi (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12855).

È stato altresì affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante, di cui al n. 1 dell'art. 625 c.p., sussiste anche quando il reato sia consumato in un locale di immediata pertinenza della abitazione, quale un'autorimessa ad essa adiacente: avuto riguardo alla ratio della circostanza – di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo – la stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell'abitazione, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative e quindi senz'altro meritevole della medesima tutela cui la circostanza aggravante in esame è preordinata (Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2001, n. 21948).

Ed ancora, integra il reato di furto in abitazione la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2018, n. 35764). 

Principi cui è stata data continuità allorché si è sostenuto che integra il reato in esame la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 5789). 

Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha enunciato seguente principio di diritto: la nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora", di cui all'art. 624-bis c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 624-bis c.p.
  • Art. 625 c.p.
  • Art. 817 c.c.
  • Art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128