Diritto processuale penale
Misure cautelari
23 | 03 | 2022
Ingiusta detenzione: diritto al silenzio, ma non al «mendacio»
Riccardo Radi
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10023 dell'8 marzo 2022 (dep. 23 marzo 2022), ha stabilito che, alla luce della recente novità normativa (D.L.vo n. 188 del 8 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021), in sede di interrogatorio di garanzia il silenzio serbato dall’indagato/imputato non incide sul diritto all’indennizzo, ma non è così nel caso di dichiarazioni mendaci.
Il diritto al silenzio nella valutazione del comportamento del soggetto che decida di esercitarlo, avvalendosi della relativa facoltà costituisce, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, comportamento valutabile ai fini della verifica della condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p..
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