Diritto civile
Persone e Famiglia
24 | 03 | 2022
Il fondamento pseudoscientifico della «sindrome d’alienazione parentale» e l’importanza dell’ascolto del minore
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione è tornato sulla sindrome d’alienazione
parentale.
Come già più volte affermato, il richiamo alla PAS (Parental
Alienation Syndrome) e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole,
corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico
di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla
decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre (Cass. 13217/21).
Occorre sul punto evidenziare che la Suprema Corte non ha
inteso, né potrebbe, sindacare valutazioni proprie della disciplina della
psicologia o delle scienze mediche, ma può certo verificarne la correttezza
applicativa sulla base di criteri universalmente conosciuti e approvati.
Orbene, in questo perimetro valutativo, il concetto di abuso psicologico, di
cui discorrono i consulenti tecnici di ufficio, appare indeterminato e vago, e
di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo parametri
diagnostici della scienza medica, e di ardua definizione anche secondo le
categorie della disciplina psicologica. Non può essere sottaciuto che
quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e
parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di
verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo
i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci
attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica.
Invero, non può essere sottaciuto, come evidenzia anche parte
della dottrina, che ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse
del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza
immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della
prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente
probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla
scelta opposta deriverebbe un danno elevato; è per di più è necessario che la
sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo
traumatici.
Peraltro, secondo la giurisprudenza legittimità, in tema
di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio,
l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce
adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere
le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere
sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale
adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di
valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse
(Cass., n. 23804/21; n. 1474/21).
In tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda (Cass., n. 1474/21).
In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione (Cass. n. 16410/2020; n. 12018/19).
Riferimenti Normativi: