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Diritto civile

Obbligazioni

15 | 07 | 2021

Gli obblighi informativi e comportamentali a carico degli intermediari finanziari

Valerio de Gioia

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20249 del 15 luglio 2021, è intervenuta sugli obblighi informativi e comportamentali previsti dall'art. 21, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) a carico degli intermediari finanziari.

Preliminarmente ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522 (applicabile "rationae temporis"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8343).

L'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998 cit. individua come operatore qualificato «ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante».

Dal rivestire tale qualifica discende l'inapplicabilità di numerose prescrizioni, come dispone l'art. 31, comma 1, del citato regolamento, vale a dire la previsione della forma scritta ex art. 23 D.L.vo n. 58/1998, la disciplina del conflitto di interessi (art. 27 reg. Consob), gli obblighi di informazione attiva e passiva (art. 28 reg. Consob), le previsioni in tema di operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob).

La legge prevede forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità di graduare la tutela giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi in cui il cliente sia già, di per sé, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche e i rischi specifici dell'operazione finanziaria proposta dall'intermediario.

I giudici di legittimità hanno altresì ricordato la differenza di trattamento, nel vigore del reg. n. 11522/1998 cit., delle persone giuridiche dalle persone fisiche, quanto alla qualità di operatore qualificato: mentre, per le prime, la disposizione richiede una dichiarazione per scritto del cliente (c.d. autoreferenziale), per le persone fisiche l'accento è posto direttamente sul possesso delle effettive qualità, che vanno rese note («documentino») all'intermediario, non rilevando la mera autodichiarazione. 

Nel vigore dell'analogo disposto di cui all'art. 13 del regolamento Consob, approvato con delibera 2 luglio 1991 n. 5387, era sufficiente, ai fini dell'appartenenza del soggetto alla categoria delle persone giuridiche aventi la veste di operatore qualificato, l'espressa dichiarazione scritta richiesta dal regolamento, la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso, e permette al giudice ex art. 116 c.p.c. di ritenere sussistente detta qualità (Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2009, n. 12138); tale sentenza, dunque, ha ritenuto la dichiarazione dell'investitore sufficiente sia per esonerare l'intermediario dal compiere accertamenti ulteriori al riguardo, sia per ritenere provata in giudizio la qualità, anche come unica e sufficiente fonte di prova. A fronte della menzionata dichiarazione scritta per le persone giuridiche, la sentenza sopra ricordata ha dunque reputato come la dichiarazione autoreferenziale dell'investitore, la quale attesti, nella fase genetica del contratto, di essere un operatore qualificato ai fini della normativa di settore, integri una presunzione semplice di tale qualità (Cass. civ. n. 8343/2018 cit.). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
  • Art. 23, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
  • Art. 31, comma 2, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
  • Art. 116 c.p.c.