Diritto processuale penale
Indagini preliminari
24 | 03 | 2022
Sezioni Unite: non è abnorme il provvedimento del G.I.P. che, decidendo sulla richiesta di archiviazione, restituisca gli atti ai P.M. perché provveda all'interrogatorio dell'imputato senza ulteriori indagini
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 10728 del 16 dicembre 2021 (dep. 24 marzo 2022), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto la seguente questione di diritto: se sia abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. decidendo sulla richiesta di archiviazione restituisca gli atti ai Pubblico Ministero perché provveda all'interrogatorio dell'imputato, laddove tuttavia nell'ordinanza medesima manchi l'indicazione delle ulteriori indagini da compiere.
Sul punto si è registrata la presenza di un contrasto radicato e attuale nella giurisprudenza, concernente l'ambito dei poteri del G.I.P., ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., nell'indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie, in particolare con riferimento all'eventuale abnormità derivante dal provvedimento che individui tali indagini esclusivamente nell'interrogatorio degli indagati.
Un primo indirizzo si colloca in una prospettiva che configura come affetto da abnormità il provvedimento del G.I.P. che disponga, quale indagine suppletiva, a seguito del rigetto della richiesta di archiviazione, l'interrogatorio degli indagati (Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2014, n. 13892; Cass. pe., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 1052; Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2012, n. 15299).
Questa prima linea interpretativa sottolinea come sia stato più volte ribadito il principio in virtù del quale nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., deve ritenersi abnorme e quindi impugnabile in cassazione il provvedimento con cui si indichi al Pubblico Ministero lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltanto una garanzia difensiva (Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 2006, n. 1783). Il punto centrale di questo orientamento, nell'evidenziare l'abnormità della disposizione del G.I.P., è quello riconducibile alla valenza del necessario collegamento tra imputazione ed interrogatorio dell'indagato, momento in cui viene evidenziata la funzione tipica di garanzia difensiva dell'atto processuale. L'abnormità rilevata sembra incidere, dunque, su diversi principi costituzionalmente rilevanti, rappresentati da una parte dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (e relativi poteri conseguentemente attribuiti al Pubblico Ministero nella valutazione degli elementi oggetto d'indagine) e, dall'altra, dalla presunzione di non colpevolezza dell'indagato, chiamato a rendere dichiarazioni in mancanza di una chiara contestazione del fatto allo stesso ascritto.
Un secondo ed opposto orientamento, ritiene, invece, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non determina alcuna stasi del procedimento. In tal senso è stato precisato che il giudice per le indagini preliminari legittimamente può indicare al Pubblico Ministero di procedere all'interrogatorio dell'indagato, non potendosi affermare a priori la superfluità delle dichiarazioni dell'indagato sul presupposto che quest'ultimo non ha alcun dovere di accusarsi, discolparsi o fornire riscontri alle tesi dell'accusa (Cass. pen., sez. V, 15 settembre 2020, n. 29879; Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 48753). Secondo quest’ultima interpretazione, il giudice non ha esercitato poteri eccedenti la sua competenza, né reso una decisione che si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale o che comunque determini la paralisi del processo o l'impossibilità di proseguirlo.
Risolvendo il contrasto in materia, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L’abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta la archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.”
Riferimenti Normativi: