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Diritto processuale penale

Soggetti

25 | 03 | 2022

La patologia psichiatrica idonea a escludere la capacità di partecipare coscientemente al processo

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 10926 dell’11 marzo 2022 (dep. 25 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata dell’accertamento sulla capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte in tema di applicazione dell’art. 70 c.p.p., in base all’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il processo penale deve essere sospeso ogni volta che Io stato mentale dell’imputato — anche se non necessariamente connesso ad uno stato di malattia al quale consegua l’infermità mentale — ne impedisca la cosciente partecipazione al processo, comprendendo in tale nozione anche la capacità dell’imputato di farsi parte attiva, esercitando il diritto di difesa.

Per accertare tale capacità, il giudice ha il potere discrezionale di disporre la perizia ma, qualora ritenga di non disporla e di affermare invece la capacità di stare in giudizio dell’imputato, deve dare una congrua motivazione in merito a tale scelta ed alla valutazione degli elementi a sua disposizione (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2004, n. 43610; Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2019, n. 33098).

A tali considerazioni, a conferma deII’eterogeneità delle nozioni di capacità di intendere e di volere e di capacità di stare in giudizio, deve aggiungersi che l’eventuale sussistenza di una patologia psichica, non è, di per sé sola, causa di sospensione del processo penale ex art. 70 c.p.p., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui “in tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente" (Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2419).

Pertanto, in conclusione la Suprema Corte ha ribadito che per escludere la partecipazione cosciente dell’imputato al processo penale, rilevante ex art. 70 c.p.p., è necessaria una patologia psichica di gravità tale da non consentirgli di potersi difendere, il cui accertamento, costituendo una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata nel rispetto dei criteri della logica processuale e delle emergenze nosografiche.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 70 c.p.p.