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Lavoro

15 | 07 | 2021

Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi in materia previdenziale

Valerio de Gioia

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20262 del 15 luglio 2021, ha chiarito gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.

L'art. 2953 c.c. laddove prevede che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni", richiama espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato).

Ciò posto, occorre considerare che, nella giurisprudenza di legittimità, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (Cass. civ., sez. II, 31 maggio 1990, n. 5121), si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla "sentenza di condanna", ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio. Ciò si è ammesso, in particolare, da un lato, nel caso di provvedimenti diversi dalla sentenza, e così ad esempio per: 1) il decreto ingiuntivo inopposto che sia esecutivo (Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2018, n. 1774); 2) il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell'ammenda, dei contributi non corrisposti e di una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi stessi (sanzione avente carattere civile); 3) il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell'ammenda, dei diritti doganali evasi nel contrabbando.

Dall'altro lato, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. si è ammessa in ipotesi di giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Ciò è avvenuto in casi relativi a: 1) ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. civ., sez. un., 10 dicembre 2009, n. 25790); 2) cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass. civ., sez. VI-5, 15 maggio 2018, n. 11867; Cass. civ., sez. V, 23 ottobre 2015, n. 21623; Cass. civ., sez. V, 17 gennaio 2014, n. 842; Cass. civ., sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass. civ., sez. V, 13 luglio 2012, n. 11941).

In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente e inequivocabilmente accertato. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente e inequivocabilmente accertato.; conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale.

In materia tributaria è stato affermato il principio generale secondo il quale, in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni. Analoghe argomentazioni possono essere affermate con riferimento alla sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sottoposta a regole procedurali simili. Anche nel giudizio previdenziale di opposizione a cartella, del resto, l'azione esercitata non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma la domanda di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale (che è il creditore opposto), sicché il giudizio che accolga la domanda può concludersi con il rigetto integrale dell'opposizione o con la condanna alle minori somme dovute, e in entrambi i casi il diritto che consegue in favore dell'INPS ha il fondamento nel giudicato formatosi e non più solo nella cartella.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2953 c.c.