Diritto penale
Reati in generale
24 | 03 | 2022
L'infedeltà coniugale non integra un «fatto ingiusto» idoneo a giustificare lo stato d'ira
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 10386 del 9 dicembre 2021 (dep. 24 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sulla rilevanza penale del sentimento della gelosia – quale circostanza aggravante del reato – e sulla possibilità di qualificare l’infedeltà come condotta ingiusta idonea a giustificare lo stato d’ira del reo, attenuando in tal modo il trattamento sanzionatorio.
La giurisprudenza da tempo ha colto che la gelosia, consistendo in una alterazione emotiva determinata dalla perdita, o dal timore della perdita, di una relazione affettiva esclusiva, può costituire un motivo a delinquere, che, di per sé, non è necessariamente né futile né abietto, ma lo può essere qualora, in concreto, dia luogo ad una azione così sproporzionata rispetto al fattore scatenante da farlo apparire, in realtà, come un mero pretesto ovvero esprima una volontà di prevaricazione e punizione nei confronti delle persone che hanno fatto sorgere la gelosia, atteggiamento che nel comune sentire è considerato spregevole (Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2012, n. 1489; Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2019 n. 44319; Cass. pen., sez. I, 1° ottobre 2019, n. 49673).
Quanto al secondo aspetto, va premesso che, se la sussistenza o meno di uno stato d'ira va valutato secondo il sentire del soggetto attivo del reato, il requisito dell'ingiustizia del fatto altrui va valutato in termini oggettivi, e non secondo le personali convinzioni del reo, e con riferimento alle regole che la società civile si è data nel momento storico nel quale il reato è stato commesso.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza, che è chiamata a riconoscere le regole sociali e non a darle, ha rilevato che, se la qualificazione della infedeltà coniugale ha avuto nel corso degli anni una evoluzione che riflette il passaggio da una concezione del matrimonio come vincolo giuridico a quella del matrimonio come forma di un legame sentimentale, certamente non è mai stata considerata come ingiusta la condotta di chi intraprende una relazione affettiva con una persona che in passato aveva già avuto altra relazione (Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2021, n. 23031).
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il rilievo dato dalla prospettazione difensiva al consenso alla nuova relazione che spetterebbe al partner abbandonato è del tutto estraneo al comune sentire e alle regole di convivenza comunemente riconosciute, laddove ha assunto rilievo, piuttosto, la valorizzazione della libertà di ciascuna persona, senza distinzione di genere, nelle scelte che riguardano le relazioni personali.