Diritto penale
Delitti
24 | 03 | 2022
Stupefacenti: la valutazione degli indici della lieve entità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 10345 del 1° marzo 2022 (dep. 24 marzo 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 1428), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa - così, tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2013, n. 39977).
Tale orientamento non risulta superato da Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51063, che ha chiarito, da un lato, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Le Sezioni Unite hanno precisato, nella recente pronuncia, che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n.) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Tuttavia, definitivamente superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo, si è ribadito che gli indici qualificanti necessitano una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 cit. li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie. Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge.
Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art. 73. Difatti, è possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso.
In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
Riferimenti Normativi: