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Diritto processuale penale

Misure cautelari

22 | 03 | 2022

Il diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione nel caso di erroneo ordine di esecuzione

Paolo Emilio De Simone

Con la sentenza n. 9721 del 1°dicembre 2021 (depositata il 22 marzo 2022) la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di approfondire ancora una volta la tematica del diritto dell’imputato all’equa riparazione per ingiusta detenzione nel caso di erroneo ordine di esecuzione.

Per affrontare la questione la Corte ha opportunamente ritenuto di dover prendere le mosse dalla fondamentale pronunzia n. 310 del 18-25 luglio 1996 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta,tuttavia senza fare cenno alcuno a quelli che devono essere i presupposti per il riconoscimento di tale diritto.

Pertanto, l’individuazione dei presupposti in presenza dei quali è possibile riconoscere la sussistenza del diritto all’equa riparazione è avvenuta attraverso l’opera ermeneutica della giurisprudenza, e al riguardo tra le più significative pronunzie dev’essere richiamata quella resa dalla Corte di Cassazione nel 2017 (cfr. Cass. pen., sez. IV, del 21 settembre 2017, n. 57203), a mente della quale «In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena» (più recentemente, cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 1718, secondo cui «Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato»); tale pronuncia ha chiarito l’ampia portata della menzionata sentenza n. 310 del 1996 della Corte Costituzionale, evidenziando la rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto previsto dall'art. 314 c.p.p. di tutte le ipotesi di detenzione illegittimamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, proponendo così la distinzione tra “pena definita” da pronuncia irrevocabile e "pena definitiva", dovendosi intendere come tale solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio.

Ne consegue che l’opposto orientamento interpretativo secondo il quale il diritto all'indennizzo non sarebbe configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, riposa unicamente su di una lettura limitativa degli effetti della citata sentenza costituzionale(Corte Cost. n. 310 del 1996) che non pare né obbligata né persuasiva: non a caso la richiamata pronuncia di incostituzionalità ha sancito la illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. «... nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione». 

Pertanto, ai fini della applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 c.p.p. devono ritenersi rilevanti anche le vicende relative alla fase dell'esecuzione della pena, sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patitala quale - come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata - si innesta su di un errore dell'autorità procedente (errore che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che quindi va ricercato nelle eventuali violazioni di legge).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 5 CEDU
  • Art. 3 Cost.
  • Art. 24 Cost.
  • Art. 314 c.p.p.
  • Art. 1, L. 9 gennaio 2019, n. 3