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Diritto amministrativo

24 | 03 | 2022

Covid-19: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla regolarizzazione di rapporti di lavoro con cittadini stranieri

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 76 del 24 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità di alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il primo gruppo di questioni ha ad oggetto il solo art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34: disposizione, quella censurata, la quale prevede un articolato procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico.

Denunciando la violazione di un’ampia platea di parametri costituzionali e sovranazionali, il rimettente ha assunto che il D.L. n. 34 del 2020 sarebbe stato adottato in difetto dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, «in quanto afferente a situazioni differibili e differite nel tempo», e che risulterebbe altresì irrispettoso dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale stabilisce che i decreti-legge debbono contenere norme di immediata applicazione e che il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il citato art. 103 prevede che, nelle more della definizione dei procedimenti per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, lo straniero non possa essere espulso (comma 11) e che, in caso di esito positivo delle procedure stesse, i procedimenti penali e amministrativi relativi all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale sono estinti (comma 17); il giudice a quo non ha precisato, tuttavia, se la procedura per l’emersione dei rapporti di lavoro sia stata effettivamente promossa dalle (o a favore delle) ricorrenti in una delle due forme previste dalla norma censurata: ossia tramite domanda del loro datore di lavoro (comma 1) o mediante richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo da parte delle ricorrenti stesse (comma 2). L’art. 103, comma 10, lettera a), del D.L. n. 34 del 2020, come convertito, esclude peraltro dalle procedure di regolarizzazione solo gli stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione emessi per ragioni di ordine pubblico e sicurezza o di pericolosità sociale (art. 13, commi 1 e 2, lettera c, del D.L.vo n. 286 del 1998), ovvero per finalità di prevenzione del terrorismo (art. 3 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155): non, invece, gli stranieri nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti espulsivi per essersi trattenuti nel territorio dello Stato senza permesso di soggiorno, come nei casi di specie;

Il secondo gruppo di questioni ha invece ad oggetto l’intero D.L. n. 34 del 2020 e l’intera legge di conversione n. 77 del 2020, in quanto, secondo il remittente, tali atti siano stati, rispettivamente, emanato e promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui elezione, avvenuta nel gennaio 2015, sarebbe illegittima, in quanto operata da deputati e senatori della XVII legislatura eletti nel 2013 sulla base della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte con la sentenza n. 1 del 2014. Secondo il giudice a quo, i parlamentari che hanno eletto il Capo dello Stato dovevano ritenersi «esautorati» dalle loro funzioni in forza del principio di retroattività degli effetti delle pronunce di incostituzionalità (artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), giacché, alla data di pubblicazione della citata sentenza, i rapporti relativi all’attività dei parlamentari in questione non potevano considerarsi esauriti, non avendo le Camere ancora proceduto, in modo completo, alla verifica dei poteri dei loro membri ai sensi dell’art. 66 Cost.

Tuttavia, le carenze delle ordinanze di rimessione, in punto di motivazione sulla rilevanza, hanno determinato, secondo la Consulta, la manifesta inammissibilità delle questioni.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 66 Cost.
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. L. 17 luglio 2020, n. 77
  • Art. 15, L. 23 agosto 1988, n. 400