Diritto processuale civile
Disposizioni generali
23 | 03 | 2022
La domanda riconvenzionale c.d. «trasversale»
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022, la sesta sezione
civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
domanda riconvenzionale.
Per costante giurisprudenza di legittimità deve qualificarsi
"domanda riconvenzionale":
(a) quella che il convenuto formula nei confronti
dell'attore;
(b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro
convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del
chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte
queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro
convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per
l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di
"chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del
giudizio.
Tali principi sono da tempo affermati dalla giurisprudenza
della Suprema Corte (a partire da Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1969, n. 9), e
poi ribaditi sino ad oggi (Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1971, n. 894; Cass.
civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2848; Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1991, n.
6800; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. civ., sez. III,
12 novembre 1999, n. 12558; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9210; Cass.
civ., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6846).
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e 6846/17, citt.), e ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2848).
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2, c.p.c..
Riferimenti Normativi: