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Diritto penale

Contravvenzioni

23 | 03 | 2022

La rilevanza penale del rifiuto di adempimento dell'obbligo vaccinale in ambito scolastico

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 10224 del 13 ottobre 2021 (dep. 23 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è interrogata sulla configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. in vaso di violazione dell’obbligo vaccinale in ambito scolastico.

Affinché possa configurarsi la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da: 1) un provvedimento dell'autorità, legalmente dato, dettato da ragioni a tutela di interessi collettivi e non di soggetti privati, afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene, con cui si imponga ad una o più persone determinate una particolare condotta, commissiva o omissiva; 2) inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio. A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per garantire le esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.

Nei casi come quello portato all’attenzione della Suprema Corte, la fattispecie contestata è integrata non già dal rifiuto di adempimento dell'obbligo vaccinale, condotta che, all'esito della procedura attivata dall'amministrazione sanitaria, può esitare nella irrogazione della sanzione amministrativa, bensì dall'inottemperanza al provvedimento emesso dalla competente autorità scolastica in esecuzione delle disposizioni di legge, ossia dell'art. 3, comma 3, 7 giugno 2017, n. 73, in forza del quale la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (dunque, e nella sostanza, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie), costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia o alle scuole di infanzia, e il cui difetto, di conseguenza, determina la sospensione dalla frequenza scolastica e, nella situazione a regime (anno 2019-2020), la decadenza dall'iscrizione.

Il provvedimento, doveroso perché imposto dalla legge, non mira a sanzionare un inadempimento di natura formale, ma a tutelare la salute della comunità scolastica. Le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici (artt. 3, 3-bis, 4 e 5, D.L. n. 73 del 2017), in esecuzione delle quali il provvedimento è stato doverosamente adottato, mirano, infatti, a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, e, per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione.

La giurisprudenza costituzionale è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. In particolare, la Consulta ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5).

Ebbene, il provvedimento di sospensione dalla frequenza è attività doverosa, funzionale all'esecuzione di quanto stabilito dalla norma primaria e costituisce lo strumento necessario a garantire, nel caso concreto, la sicurezza della frequenza scolastica degli altri e la prevenzione dal rischio di contagio da malattie infettive. Esso non rappresenta una sanzione di natura amministrativa alla mancata presentazione della documentazione comprovante il rispetto dell'obbligo vaccinale, né ha carattere punitivo di un inadempimento (l'omessa vaccinazione) autonomamente sanzionato, ma rappresenta una autonoma misura protettiva della salute della comunità scolastica. Non v'è ragione, pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di legge (ordine legalmente dato e dettato da ragioni di salute pubblica) e in assenza di specifica previsione sanzionatoria, negare la tutela penale accordata dall'art. 650 c.p. per la violazione del contenuto obbligatorio del provvedimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 32 Cost.
  • Art. 650 c.p.
  • Art. 3, D.L. 7 giugno 2017, n. 73