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Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

23 | 03 | 2022

La sindacabilità del giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio

Cristina Tonola

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2096 del 23 marzo 2022, ha delineato la natura e la funzione del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Si tratta dell'unico organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, agli artt. 11 e 12, affidatogli il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 20 aprile 2021, n. 1253; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 439; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 25 agosto 2009, n. 936).

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.

Il giudizio espresso dalla Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell'ambito delle sue esclusive competenze, è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721), senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 62). Si tratta, quindi, di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).

Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica, quindi, si impone all'Amministrazione che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere (T.A.R. Umbria Perugia sez. I, 4 dicembre 2020, n. 549).

In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2021, n. 300).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
  • Art. 12, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461