Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
23 | 03 | 2022
La sindacabilità del giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio
Cristina Tonola
La seconda sezione del Consiglio
di Stato, con sentenza n. 2096 del 23 marzo 2022, ha delineato la natura e la
funzione del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Si tratta dell'unico organo
competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della
dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001,
n. 461, agli artt. 11 e 12, affidatogli il compito di accertare l'esistenza del
nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai
pubblici dipendenti.
Il Comitato di verifica per le
cause di servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di
sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi
precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e
costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua
composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che
giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non
limitata soltanto agli aspetti medico-legali (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I,
20 aprile 2021, n. 1253; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2021, n. 439; T.A.R.
Calabria Catanzaro, sez. I, 25 agosto 2009, n. 936).
Nella materia del riconoscimento
della dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte dal pubblico
dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per
le cause di servizio all'interno della sequenza procedimentale azionata,
costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri
resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento
definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle
cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al
rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima.
Il giudizio espresso dalla
Commissione per le cause di servizio, è, nella sostanza, una manifestazione di
giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità
mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella
definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso
procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una
valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato
giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui
le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità,
irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei
presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Il giudizio espresso dal
Comitato di Verifica, nell'ambito delle sue esclusive competenze, è connotato
da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile soltanto per manifesta
illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere
sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010,
n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di
esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721), senza che
in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni
medico-legali dell'amministrazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11 gennaio
2021, n. 62). Si tratta, quindi, di limite che permette al giudice
amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio
di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico
tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre,
mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i
fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal
servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico
riservato all'organo medico (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 18 aprile 2013,
n. 2086; T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato,
sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica, quindi, si impone all'Amministrazione che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere (T.A.R. Umbria Perugia sez. I, 4 dicembre 2020, n. 549).
In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 2021, n. 300).
Riferimenti Normativi: