Lavoro
15 | 07 | 2021
La disciplina delle forme pensionistiche complementari garantisce in modo adeguato il diritto del lavoratore all’adempimento dell’obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 giugno 2021
(dep. 15 luglio 2021), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 8, D.L.vo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari), sollevate - in riferimento agli artt. 3,
24, 38, 47 e 76 della Costituzione - «nella parte in cui, stravolgendo lo
spirito complessivo della delega parlamentare con cui era stato previsto un
meccanismo di bilanciamento delle posizioni e dei poteri delle parti, a tutto
danno ingiustificato del lavoratore, ha omesso di prevedere strumenti idonei a
garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del diritto di quest’ultimo all’adempimento
dell’obbligo di contribuzione incombente sul datore di lavoro».
Le questioni sono state considerate inammissibili sotto
molteplici profili.
Il rimettente, secondo la Consulta, non avrebbe svolto una argomentazione adeguata in ordine alle ragioni del contrasto della disciplina censurata con i parametri costituzionali evocati: sarebbero meramente assertive le osservazioni sullo stravolgimento della legge delega, apodittiche quelle in merito alla violazione degli artt. 38 e 47 Cost.
Il giudice a quo, poi, non avrebbe esplorato la praticabilità di
una interpretazione adeguatrice e, in particolare, non avrebbe chiarito se le
parti abbiano pattuito la cessione di un credito futuro o una delegazione di
pagamento. Il fondo di previdenza complementare, ove fosse delegatario, sarebbe
legittimato ad agire contro il datore di lavoro. Tale inquadramento
consentirebbe dunque di superare i dubbi di legittimità costituzionale
prospettati. Peraltro, il lavoratore potrebbe sempre far valere il diritto al
versamento delle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro, quale che sia la
qualificazione giuridica più appropriata dell’operazione attuata dalle parti.
Le questioni, nel merito, non sono state considerate fondate.
Non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 76 Cost. posto
che, la scelta discrezionale di non attuare le previsioni della L. 23 agosto
2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria) in merito alla legittimazione del fondo non avrebbe
stravolto lo spirito complessivo della delega, diretta essenzialmente a incrementare
il finanziamento alle forme pensionistiche complementari.
Non fondata è anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost.: nel caso di specie, non sarebbero omogenee le fattispecie oggetto di comparazione. Il rimettente, nell’istituire il raffronto con la «generale categoria dei creditori», avrebbe trascurato la peculiarità del rapporto trilaterale che intercorre tra datore di lavoro, lavoratore e fondo di previdenza. Tale rapporto si esprimerebbe, sul versante processuale, nel litisconsorzio necessario, anche in un’ottica di più efficace tutela del lavoratore. Lo stesso litisconsorzio necessario caratterizzerebbe, nell’ambito della previdenza obbligatoria, l’azione promossa dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omessi.
La disciplina censurata, infine, non pregiudica neppure il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost.: l’impraticabilità della tutela monitoria, peraltro affermata da «un orientamento giurisprudenziale» e non dalla «lettera della legge», non precluderebbe la facoltà di agire con il giudizio ordinario di cognizione; né si potrebbero invocare, in senso contrario, la lunga durata e gli oneri più gravosi di tale giudizio, non solo perché si tratterebbe di rilievi dal «mero valore metagiuridico», ma anche perché sulla stessa procedura monitoria si potrebbe innestare un giudizio ordinario di cognizione.
Riferimenti Normativi: