Diritto amministrativo
Procedimento amministrativo
22 | 03 | 2022
Il “conflitto di interessi procedimentale” e l'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici
Cristina Tonola
La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2069 del 22 marzo 2022, è
intervenuta in materia di procedimento amministrativo, chiarendo alcuni aspetti
relativi alla nozione di conflitto di interessi procedimentale e all’obbligo di
astensione da parte dei dipendenti pubblici.
L’art.
6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che «il responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale».
Tale
regola è espressione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 97
Cost., il quale impone che «le scelte adottate dall’organo devono essere
compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che
vengano a contatto con il potere pubblico» (cfr. Cons. Stato, sez. cons. atti
norm., 5 marzo 2019, n. 667, sullo schema di Linee guida ANAC in materia di
conflitti di interesse nell'affidamento dei contratti pubblici).
Una
declinazione del principio è contenuta anche nell’art. 7, d.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede
che «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente».
Alla
medesima esigenza si ispira la disciplina relativa alle incompatibilità
nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(art. 53, D.L.vo n. 165/2001, nonché il D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39 in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
Una
specifica disciplina è prevista, in materia di procedure di affidamento dei
contratti pubblici, dall’art. 42, D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici).
Per quanto non esista, all’interno del quadro normativo appena richiamato, una definizione univoca che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie, il conflitto di interessi può definirsi quella condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato. Operare in conflitto di interessi significa agire nonostante sussista una situazione del genere e, quindi, sorge l’obbligo del dipendente di informare l'Amministrazione e di astenersi.
La mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che refluisce sulla validità dell’atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato (dall’Amministrazione procedente) che la situazione d’incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico.
Riferimenti Normativi: