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Diritto penale

22 | 03 | 2022

Diritto alla vita e proibizione della tortura: Russia condannata dalla Corte di Strasburgo per non aver efficacemente tutelato una vittima di nonnismo

Denise Campagna

La terza sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 22 marzo 2022, ha condannato la Russia per aver violato il diritto alla vita e il divieto della tortura, rispettivamente tutelati dagli artt. 2 e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il caso ha riguardato i maltrattamenti e il suicidio del figlio dei ricorrenti durante il servizio militare obbligatorio e le successive inefficaci indagini sull’accaduto. Sono stati invocati gli artt. 2 e 3 della Convenzione nella misura in cui stabiliscono che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge […]» (art. 2) e che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti» (art. 3).

La Corte Europea ha osservato che la normativa interna prevede un sistema di valutazione e di assistenza psicologica nelle forze armate volto, tra l'altro, a identificare le persone che soffrono di problemi psicologici, a fornire loro assistenza psicologica e a prevenire il suicidio. Secondo i dati disponibili, la valutazione psicologica del figlio dei ricorrenti non ha rivelato alcun problema o rischio di suicidio che avrebbe richiesto la sua successiva supervisione e cura ovvero la limitazione del suo accesso alle armi. Inoltre, il ragazzo non ha chiesto assistenza psicologica di propria iniziativa. Tuttavia, i giudici di Strasburgo hanno anche rilevato che il quadro normativo nazionale in materia non sembra contenere procedure o salvaguardie speciali intese a proteggere le vittime e i denunciatori di nonnismo, bullismo o altre forme di maltrattamento nelle forze armate dai rischi di successive ritorsioni, autolesionismo o altri eventi che minacciano la loro incolumità. È stato sottolineato che, come per le persone in custodia, i coscritti sono sotto il controllo esclusivo delle autorità dello Stato che hanno il dovere di proteggerle. Tale obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato, tenuto conto dell'imprevedibilità dei comportamenti umani e delle scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e risorse. In alcuni casi, la Corte ha però ritenuto che gli Stati fossero comunque tenuti ad adottare misure idonee a contrastare le pratiche di nonnismo nelle forze armate, anche alla luce di quanto disposto dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in materia: gli Stati membri sono invitati a garantire una protezione effettiva dei diritti umani dei membri delle forze armate, compresa, in particolare, la protezione dal nonnismo e da altre forme di maltrattamento. Per quanto riguarda le circostanze particolari del presente caso, le autorità militari erano indubbiamente a conoscenza del fatto che il figlio dei ricorrenti aveva testimoniato in qualità di vittima in un procedimento penale contro un suo superiore e che è stato bullizzato dai suoi compagni militari a seguito della condanna di quest’ultimo. Pertanto, le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che il figlio dei ricorrenti apparteneva alla categoria dei militari vulnerabili ad alto rischio di ritorsioni e di suicidio. Eppure, non sono state adottate misure adeguate: nulla dimostra, infatti, che gli alti ufficiali abbiano fatto qualcosa per evitare che il ragazzo continuasse ad essere vittima di maltrattamenti. Lo Stato convenuto è quindi venuto meno al suo obbligo positivo ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di adottare misure regolamentari e operative adeguate a salvaguardare la vita del figlio dei ricorrenti. Inoltre, dato che il fenomeno del nonnismo è diffuso nell'esercito russo, la Corte ritiene che le autorità non abbiano indagato sufficientemente a fondo su tutte le circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo, violando così tanto il profilo sostanziale quanto quello procedurale della disposizione. In merito alla violazione dell’art. 3 della Convenzione, la Corte ha ribadito che, affinché il maltrattamento rientri nell'ambito di applicazione di tale articolo, deve raggiungere un livello minimo di gravità: la valutazione dipende da molti fattori, tra cui la natura e il contesto del trattamento, la sua durata e i suoi effetti fisici e psichici, ma anche il sesso della vittima e il rapporto tra la vittima e l'autore del trattamento. I maltrattamenti che raggiungono un tale livello minimo di gravità di solito comportano lesioni fisiche reali o intense sofferenze fisiche o mentali. Tuttavia, anche in assenza di questi aspetti, trattamenti che umiliano o sviliscono un individuo, manifestando una mancanza di rispetto o sminuendo la sua dignità umana, o che suscitino sentimenti di paura, angoscia o inferiorità possono rientrare nel divieto di cui all'art. 3. Nel presente caso, il figlio dei ricorrenti ha subito più volte lesioni personali fisiche e psicofisiche durante il servizio militare obbligatorio, come riportato nei documenti medici e investigativi: ciò ha comportato il superamento della soglia di gravità prescritta dall’art. 3 e la violazione dei suoi profili sostanziali e procedurali. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo