libero accesso

Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

15 | 07 | 2021

La legge statale riserva alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei rapporti di lavoro con riguardo al trattamento economico e alla classificazione del personale

Valerio de Gioia

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 26 maggio 2021 (dep. 15 luglio 2021), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL).

Le questioni di legittimità costituzionali sono state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, non venendo in rilievo la sfera di attribuzioni delineata dallo statuto speciale. La legge regionale impugnata, nel disporre il passaggio al comparto di contrattazione regionale dei dipendenti dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) che siano stati assunti a tempo indeterminato, travalicherebbe infatti le competenze attribuite dall’art. 3, lettera a), della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) con riguardo all’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e allo stato giuridico ed economico del personale. La disciplina in esame, dunque, violerebbe i «principi fondamentali stabiliti dall’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile». La legge statale, in particolare, riserverebbe alla contrattazione collettiva la regolamentazione di tali rapporti di lavoro con riguardo al trattamento economico e alla classificazione del personale, allo scopo di garantire la necessaria uniformità della relativa disciplina sul territorio nazionale, e fisserebbe così un tipico limite di diritto privato, destinato a imporsi anche alle autonomie speciali. Non si potrebbe invocare la competenza legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna in tema di stato giuridico ed economico del personale (art. 3, lettera a, dello statuto speciale), che in ogni caso dovrebbe essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, «quali sono i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego».

Le censure sono state ritenute fondate, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., parametro che deve essere esaminato in via prioritaria, in quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

La Consulta ha costantemente affermato che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni. La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto). Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, la Consulta ha indicato la necessità di tener conto delle competenze statutarie che, con particolare riguardo alla Regione autonoma Sardegna, per espressa previsione statutaria, deve comunque essere esercitata nel “rispetto […] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Il Giudice delle Leggi, proprio con riguardo al trattamento economico, ha già chiarito che l’art. 2, comma 3, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che l’attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l’art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi» (sentenza n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto).  La disciplina ora richiamata – conclude la Corte Costituzionale –  costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta princìpi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, princìpi che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale.         

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 97 Cost.
  • Art. 117 Cost.
  • L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)
  • Art. 2, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165
  • Art. 45, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165