Tributario
03 | 06 | 2021
La “crisi di liquidità” e i presupposti per l’operatività dell’esimente della forza maggiore alle sanzioni tributarie
Carol Gabriella Maritato
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 15415 del 3 giugno 2021, ha indicato i presupposti per
l’operatività dell’esimente della forza maggiore.
In termini generali, la Suprema Corte ha già deciso che l’art.
5, D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 – applicando alla materia fiscale il principio
sancito in generale dall’art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 –, stabilisce che,
ai fini dell'applicazione delle sanzioni, non è sufficiente la mera
volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la
consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto
un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della
condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale
si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal
contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come
esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere
incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile
con l'uso della normale diligenza (Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2020, n.
2139).
Peraltro, le Sezioni Unite penali, con la sentenza 12
settembre 2013, n. 37424 – affermando che il reato di omesso versamento
dell'imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter, D.L.vo n. 74 del 2000), si pone
in rapporto di progressione illecita con l’art. 13, comma 1, D.L.vo n. 471 del
1997, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico
dell'imposta entro il mese successivo a quello di maturazione del debito
mensile IVA –, hanno anche precisato che non può essere invocata, per escludere
la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della
scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla
scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta; ne consegue che
l'illecito, che richiede per configurarsi il dolo generico, è integrato dalla
consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando che l'impresa
attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a
debiti ritenuti più urgenti.
Vero è che, secondo una successiva precisazione, la giurisprudenza
di legittimità, non ha escluso che, in astratto, si possano configurare casi
che giustificano l'invocarsi di assenza del dolo o di assoluta impossibilità di
adempiere l'obbligazione tributaria ma l'apprezzamento di tali casi è devoluto
al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità se
congruamente motivato e al fine di una verifica in merito è necessario che
siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi
di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a
chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda
o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti
fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure
da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario).
In altri
termini, hanno concluso i giudici di piazza Cavour, il contribuente che voglia
giovarsi in concreto dell'esimente, evidentemente riconducibile alla forza
maggiore, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire
le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle
obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni,
anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di
recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause
indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Cass. pen., sez. III, 6
febbraio 2014, n. 10813).
Riferimenti Normativi: