Diritto penale
Delitti
16 | 03 | 2022
Tortura: il trattamento inumano e degradante dei detenuti nei fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8973 del 9 novembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con riferimento ai fatti avvenuti nell’aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha ribadito che il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 613-bis c.p., introdotto dall’art. 1 della L. 14 luglio 2017, n. 110, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Per l’integrazione del reato nella sua forma abituale sono sufficienti due condotte, reiterate anche in un minimo lasso temporale (Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2019, n. 47079).
Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all’art. 613-bis, comma 1 c.p., la locuzione “mediante più condotte” va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico (Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2019, n. 50208).
Quanto all’elemento soggettivo, in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l’integrazione del requisito soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2019, n. 4755).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto integrato il delitto di tortura con riferimento ai gravi episodi di violenza e sopraffazione compiuti nell'aprile 2020 ai danni dei detenuti collocati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e alle condotte vessatorie, di falsificazione di atti pubblici e di depistaggio delle indagini commesse nei giorni immediatamente successivi.
Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti, infatti, numerosi agenti di Polizia Penitenziaria hanno esercitato una violenza cieca ai danni di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro; i detenuti, costretti ad attraversare il c.d. “corridoio umano” (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle.
Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti - far bere l’acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, Io svenimento, l’incontinenza urinaria. Dopo le quattro ore di “mattanza”, le sofferenze fisiche e psicologiche venivano perpetrate anche nei giorni immediatamente successivi, in particolare nei confronti di quattordici detenuti costretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari; tant’è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati; al altri detenuti era stato addirittura imposto, in modo volutamente mortificante della capacità di autodeterminazione, del taglio della barba.
Riferimenti Normativi: