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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

14 | 07 | 2021

La tempestività dell’appello proposto con ricorso anziché con citazione

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla introduzione del giudizio di appello con ricorso anziché con citazione.

In giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez. VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643).

In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ov'esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria; quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte. 

Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di prima istanza, il gravame è stato proposto tardivamente; né ha alcun pregio la tesi secondo cui l'art. 702-quater c.p.c. prescriverebbe un doppio termine di trenta giorni, rispettivamente dalla comunicazione e dalla notificazione del provvedimento conclusivo del giudizio di prima istanza. La previsione normativa è infatti chiarissima nel fissare, in ogni caso, un termine unico di 30 giorni, decorrente, rispettivamente dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., nei confronti della parte costituita in prime cure, ovvero dalla sua notificazione, nel caso inverso. L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine breve di cui all'art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2018, n. 16893). Ed infatti mentre il termine breve decorre, secondo la regola generale (art. 326, comma 1, c.p.c.), da uno specifico impulso di controparte, ovvero dalla notifica del provvedimento impugnabile, il rito sommario costituisce uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio. Pertanto l'applicabilità del termine breve non è affidata solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare gli effetti del provvedimento di prime cure, bensì – per l'evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile – anche all'attività dell'ufficio che quell'ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (in termini, cfr. Cass. civ., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615), nel caso dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la decorrenza ha inizio "dalla sua comunicazione o notificazione". Se quindi l'ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla è costituita, ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perché ai sensi dell'art.176, comma 2, c.p.c. l'ordinanza si ritiene conosciuta. Nel caso invece in cui l'ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, a quest'ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (che deve essere integrale quanto a motivazione e dispositivo: cfr. Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7401), onde la parte vittoriosa sposta il suo concreto interesse alla notifica nella ipotesi in cui intenda avvalersi dell'esecutorietà del provvedimento, notificandolo, se del caso, unitamente al precetto.

Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2019, n. 32961).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 176 c.p.c.
  • Art. 326 c.p.c.
  • Art. 327 c.p.c.
  • Art. 702-ter c.p.c.
  • Art. 702-quater c.p.c.