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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

14 | 07 | 2021

Il perfezionamento della notifica nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell’atto

Giovanna Spirito

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 14 luglio 2021, n. 20074 ha offerto alcuni importanti chiarimenti in relazione al perfezionamento della notifica nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell’atto.

Secondo l'orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 13 gennaio 2005, n. 458, ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (v. Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2019, n. 2683, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Secondo altre pronunce, invece, non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che l'avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. civ., sez. VI, 12 dicembre 2018, n. 32201; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2012, n. 2959).

È stato ulteriormente affermato che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (v. Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26864, che ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

Nella fattispecie in oggetto, dall'esame degli atti risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita ma non anche «recapitata» alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza. E se, certamente, dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso – recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione – diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata. 

Il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., conclude la Suprema Corte, non può pertanto ritenersi completato, anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o «altro fatto impeditivo» della conoscibilità dell'avviso stesso, con conseguente nullità della notifica dell’atto.

Riferimenti Normativi:

  • L. 20 novembre 1982, n. 890
  • Art. 140 c.p.c.