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Diritto processuale penale

Misure cautelari

16 | 03 | 2022

Arresto in flagranza di reato: l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in assenza del difensore

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 8991 del 25 gennaio 2022 (dep. 16 marzo 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di arresto in flagranza di reato, sono utilizzabili nella fase procedimentale, e quindi nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., ancorchè in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 c.p.p. e pur anche se non nell'immediatezza dei fatti, a condizione che emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 2124; in motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che non è emerso che il ricorrente abbia reso le spontanee dichiarazioni dal contenuto confessorio in modo "non libero", sicchè esse erano pienamente utilizzabili ai fini dell'arresto e, per quel che concerne la valutazione del giudice in sede di convalida, avrebbero dovuto essere tenute da conto ai fini della sua decisione sulla legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, in presenza delle ulteriori condizioni oggettive di flagranza e derivanti dalla constatazione stessa dell'allaccio abusivo del contatore elettrico e del consumo di energia.

Ed infatti, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380, comma secondo, lett. e), c.p.p., non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625 n.2) c.p. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento (Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2015, n. 42602).

Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo; pertanto, il delitto è flagrante se, quando è effettuato l'intervento della polizia giudiziaria, la captazione di energia è ancora in atto, essendo irrilevante a tal fine il momento di realizzazione dell'allaccio abusivo alla rete (Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2015, n. 1324).

Infine, l'annullamento dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2016, n. 13436).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 63 c.p.p.
  • Art. 64 c.p.p.
  • Art. 350 c.p.p.