Diritto civile
Obbligazioni
17 | 03 | 2022
Le conseguenze derivanti dalla mora dell'assicuratore della RCA nei confronti del danneggiato
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 8676 del 17 marzo 2022, la sesta sezione civile, terza sottosezione, della Corte di Cassazione, dopo aver premesso che l'assicuratore della RCA è debitore in via diretta d'una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.), ha ricordato che questa obbligazione va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice in bonis è di 90 giorni decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (art. 148 cod. ass.). Superato questo termine legale di adempimento anche l'assicuratore della RCA - come qualsiasi altro debitore inadempiente - va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c. (ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28811 e, soprattutto, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083). La mora dell'assicuratore della RCA nei confronti del danneggiato ha conseguenze diverse a seconda che il massimale sia capiente o incapiente. Sino a quando il massimale resti capiente rispetto al danno causato dall'assicurato al terzo, la mora dell'assicuratore è giuridicamente insignificante, perché resta assorbita dalla mora dell'assicurato. Quest'ultimo infatti, in quanto autore di un fatto illecito, è tenuto al pagamento degli interessi (compensativi) di mora dal giorno dell'illecito, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 1, c.c., interessi che costituiscono una delle voci del risarcimento spettante al terzo. L'assicuratore della RCA ha l'obbligo di pagare al terzo danneggiato il medesimo risarcimento a quegli dovuto dall'assicurato: sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi. Pertanto gli interessi dovuti dall'assicurato al danneggiato ai sensi dell'art. 1219 c.c. sono ipso facto dovuti anche dall'assicuratore della RCA, e vanno calcolati col saggio e sul capitale stabiliti dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712, e cioè ad un tasso equitativamente scelto dal giudice in considerazione delle peculiarità del caso, applicato sulla semisomma tra credito espresso in moneta dell'epoca dell'illecito, e credito rivalutato all'epoca della decisione (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. civ., sez. VI-3, 19 aprile 2018, n. 9666; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2017, n. 10221; tali decisioni hanno superato il precedente e remoto orientamento secondo cui gli interessi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato "hanno carattere moratorio e restano a carico dell'assicurato", senza che questi potesse pretenderne la rifusione da parte dell'assicuratore: così Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 1963, n. 2817). Pertanto sino al limite di capienza del massimale l'assicuratore in mora sarà tenuto a versare all'assicurato gli stessi interessi dovuti dall'assicurato, vale a dire gli interessi compensativi computati secondo i criteri stabiliti da Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 cit.. Questa è la ragione per la quale si è affermato che l'obbligazione dell'assicuratore della RCA, la quale è una obbligazione di valuta, fino a quando non supera il massimale "si comporta" come una obbligazione di valore per quanto attiene le conseguenze della mora (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2019, n. 28811). Quando il danno causato dall'assicurato eccede il massimale, l'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato ha per oggetto l'intero massimale. Il massimale è una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, e forma oggetto d'una obbligazione di valuta. In caso di inadempimento, l'assicuratore sarà tenuto al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora, ed eventualmente del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.. Quando l'assicuratore della RCA sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può ovviamente più pretendere che le conseguenze della (sua) mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. Ma se l'assicuratore della RCA debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato. Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. In questo caso infatti le conseguenze della mora scaturiscono dall'inadempimento dell'assicuratore, e non dall'illecito dell'assicurato (ex multis, Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2017, n. 22054). L'assicuratore che ritardi il pagamento dell'intero massimale va incontro alle conseguenze cui si espone il debitore che non adempia una obbligazione di valuta. Egli dunque sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora al saggio legale (art. 1224, comma 1, c.c.). Se poi il creditore lo chieda e lo dimostri, gli spetterà il risarcimento del "maggior danno" di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.. Il "maggior danno" di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., può essere ritenuto sussistente in via presuntiva dal giudice, salvo prova contraria da parte del debitore, in tutti i casi in cui nel tempo della mora il saggio di rendimento medio dei BOT di durata annuale sia stato superiore al saggio legale medio degli interessi, così come statuito dalle Sezioni Unite nel comporre i precedenti contrasti sull'interpretazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499).
Riferimenti Normativi: