Diritto penale
Reati in generale
17 | 03 | 2022
Responsabilità degli enti: la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta l'estinzione dell'illecito
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 9006 del 22 febbraio 2022 (dep. 17 marzo 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell'art. 25-septies, comma 3, del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato».
La sezione II del capo II del D.L.vo n. 231 del 2001 (artt. 28 e ss.) disciplina in maniera articolata le vicende trasformative dell'ente, prevedendo espressamente che in caso di trasformazione, fusione e scissione resta ferma la responsabilità per gli illeciti commessi anteriormente alla data della trasformazione (art. 28), sicché l'ente risultante dalla fusione risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29), che in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi (art.30, comma 1), che gli enti beneficiari della scissione, anche solo parziale, sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni dovute dall'ente scisso (art. 30, comma 2) e che in caso di cessione dell'azienda il cessionario rimane solidalmente obbligato (art. 33). Inoltre, nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti dalle vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo nello stato in cui si trova (art. 42)
Il silenzio invece serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell'ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l'estinzione della persona fisica. Ciò per una pluralità di motivi: a) in primo luogo, perché, in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile; b) poi, perché quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente, come all'art. 8, comma 2 della disciplina in esame, allorché ha disciplinato l'amnistia, peraltro modellando la rinunziabilità alla stessa sulla falsariga della disciplina vigente per le persone fisiche, ed all'art. 67, ove ha previsto la adozione di sentenza di non doversi procedere in due soli casi: quando il reato dal quale dipende l'illecito amministrativo dell'ente è prescritto; e quando la sanzione è estinta per prescrizione; c) inoltre, perché, essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2014, n. 11170), secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal D.L.vo n. 231 del 2001», non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è expressis verbis prevista la esclusione dell'effetto estintivo; d) ancora, perché il richiamo che il difforme orientamento interpretativo opera all'art. 35 del D.L.vo. n. 231 del 2011 (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41082) trascura che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato ma è solo «in quanto compatibili».
In definitiva, l'estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell'impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico, come si ricava dagli artt. 2493 e 2495, comma 3, c.c., disciplinanti, rispettivamente, la distribuzione ai soci dell'attivo e l'azione esperibile da parte dei creditori nei confronti dei soci.
Né può trascurarsi che lo scioglimento della società, la cui nascita integra un contratto di durata, opera ex nunc: viene meno l'obbligo di esercitare l'impresa in comune ma non vengono meno i rapporti sorti nell'esercizio dell'impresa anteriormente allo scioglimento. Del resto, la liquidazione della società avviene mediante conversione in denaro del patrimonio sociale.
Riferimenti Normativi: