Diritto processuale civile
Processo di cognizione
14 | 07 | 2021
La regola della ultrattività del mandato alla lite in presenza di eventi interruttivi del processo
Giovanna Spirito
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 20002 del 14 luglio 2021, è tornata ad affermare la regola della
ultrattività del mandato alla lite in presenza di eventi interruttivi del processo civile.
Dopo aver premesso che la cancellazione della società dal
registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione
della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in
giudizio – salva l'ipotesi eccezionale di fictio iuris contemplata dall'art. 10
legge fall. – e, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio
del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato
dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da
parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.
110 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070), ha ricordato che, le
Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sugli effetti processuali conseguenti al
verificarsi di uno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., hanno
riaffermato la perdurante operatività della regola dell'ultrattività del
mandato difensivo (Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).
Rivisitando la vexata quaestio ad esse sottoposta e all'esito di una complessa ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel corso del tempo, nei quali prevaleva l'esigenza di mediare tra la tutela della «giusta parte» (che, dopo l'evento, è un soggetto nuovo e diverso da quello che era stato fino ad allora nel processo) e il problema della conoscibilità dell'evento stesso, con quanto ne consegue in termini di protezione di chi lo abbia incolpevolmente ignorato, le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.
Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi
in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della
parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure
se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite
valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o
notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima
parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla
novella di cui all'art. 46 L. 18 giugno 2009, n. 69), o notificato o
certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c..
Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
La Suprema Corte, muovendo dalla considerazione che l'arresto monofilattico in esame ha una portata generale, ha concluso nel senso che deve sicuramente escludersi che il dictum delle Sezioni unite – che trae origine proprio da un'ordinanza di rimessione che si interrogava sulla estensibilità, alle vicende successorie delle persone fisiche, dei principi affermati dalla sentenza n. 6070/ 2013 cit. espressamente in materia societaria –, debba intendersi circoscritto ai soli eventi espressamente menzionati nell'art. 299 c.p.c., con esclusione, dunque, dell'evento estintivo costituito dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Riferimenti Normativi: