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Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

17 | 03 | 2022

La «famiglia mafiosa allargata» e l’interdittiva antimafia

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 1934 del 17 marzo 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che tanto il contesto ambientale e parentale nel quale opera l’impresa attinta da informativa, quanto la sua struttura organizzativa o societaria, possono rilevare quali elementi sintomatici accessori, in grado di denotare, in concorso con altri, il possibile rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso. Nell’ambito di questa giurisprudenza, per quanto qui rileva, si è ulteriormente precisato che:  l'amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l'impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata; tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l'organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello "clanico", che si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l'influenza, diretta o indiretta, del capofamiglia e dell'associazione; a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l'amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza su un'area più o meno estesa del controllo di una "famiglia" e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti; il puntuale riferimento ai vincoli familiari con soggetti controindicati, doverosamente considerati nei provvedimenti prefettizi, non esprime, dunque, alcuna presunzione tesa ad affermare che il legame parentale implica necessariamente la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma vale a descrivere la situazione, concreta ed attuale, nella quale l'impresa si trova ad operare; la rilevanza sintomatica di tali legami può risultare ulteriormente corroborata, oltre che dai caratteri ad essa intrinseci o estrinseci sin qui riepilogati, anche dal fatto che la parte ricorrente, una volta messa a parte della misura interdittiva, non abbia dato prova di alcuna sua scelta di allontanarsi o di emanciparsi dal contesto familiare di riferimento. Quanto alle valutazioni indiziarie ritraibili dalla composizione della compagine imprenditoriale, giova richiamare quanto, da ultimo, evidenziato dalla terza sezione del Consiglio di Stato (sentenza nn. 5547, 5480 e 5410 del 2018) circa il particolare rilievo nell’ambito della prevenzione antimafia che assume la caratterizzazione di un’impresa quale società a conduzione familiare, poiché proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso (come appunto nel caso di specie) allora è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possano curarne (o continuare a curarne) la gestione o, comunque interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti. È altrettanto noto che proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia (si veda la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018 che richiama, a sua volta, i principi già espressi nella sentenza della terza sezione n. 1743 del 2016). L’assunto logico generale che è alla base di queste considerazioni è che, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia possono verificarsi fenomeni di “influenza reciproca” di comportamenti, cointeressenze, solidarietà, coperture, soggezioni o tolleranza, quindi variegate sfumature di contiguità e influenze, tutte desumibili non dalla considerazione (in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma dalla più oggettiva constatazione della struttura dell’organizzazione mafiosa, articolata in forma clanica ed imperniata, a livello particellare, sulla cellula nucleare e fondante della “famiglia”; dal che consegue che in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione, anche quanto ai loro reciproci rapporti economici. In questa logica inferenziale assumono rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. Questi tratti di specificità - che conferiscono speciale rilievo al legami parentali e al contesto sociale - risultano, nel caso in esame, del tutto ravvisabili e ritraibili, in sintesi, vuoi dalla peculiare gravità dei curricula criminali presi in esame e dalla intensità del legame di sangue che lega tali soggetti alla ricorrente; vuoi da elementi di contesto collegati alla connotazione del territorio e del fenomeno mafioso ivi dominante, del quale i familiari innanzi menzionati costituiscono figure esponenziali di spicco.