Diritto processuale penale
Atti
14 | 07 | 2021
Il termine per la proposizione della querela per i reati commessi in danno di una società per azioni
Giacomo Zurlo
La
seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 26760 del 19
febbraio 2021 (dep. 14 luglio 2021), è tornata ad occuparsi della decorrenza
del termine per la proposizione della querela per i reati commessi in danno di
una società per azioni e della valenza probatoria delle risultanze del
tracciato GPS.
È
ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento che individua il “dies a quo” del termine di proposizione
della querela per reati, commessi in danno di una società per azioni, nel
momento in cui i soggetti, ai quali compete il potere di querela, sono in grado
di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando, e
non nel diverso e antecedente momento nel quale l’informazione del fatto sia
pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Cass. pen., sez. V, 19
aprile 2010, n. 21889).
Il
termine per la presentazione della querela decorre, dunque, dal momento in cui
il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi
seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: conoscenza
che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto
passivo abbia contezza dell’autore e della illiceità delle condotte.
Nel
caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la
individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p.
decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto
oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti,
indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali
indagini (Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2008, n. 33466)
L’onere
della prova dell’intempestività della querela è a carico del querelato che la
deduce e, nell’eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante
(Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2013, n. 13335).
La Suprema Corte è altresì intervenuta sulla valenza probatoria delle risultanze del tracciato GPS, chiarendo che l’attività di indagine, volta a seguire i movimenti di un soggetto e a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo e in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e ss. c.p.p..
In particolare, la localizzazione “da remoto” a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio, e senza che rilevi l’eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, L. 20 maggio 1970, n. 300, che riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.
Riferimenti Normativi: