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Diritto processuale penale

Atti

14 | 07 | 2021

Il termine per la proposizione della querela per i reati commessi in danno di una società per azioni

Giacomo Zurlo

La seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 26760 del 19 febbraio 2021 (dep. 14 luglio 2021), è tornata ad occuparsi della decorrenza del termine per la proposizione della querela per i reati commessi in danno di una società per azioni e della valenza probatoria delle risultanze del tracciato GPS.

È ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento che individua il “dies a quo” del termine di proposizione della querela per reati, commessi in danno di una società per azioni, nel momento in cui i soggetti, ai quali compete il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando, e non nel diverso e antecedente momento nel quale l’informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società (Cass. pen., sez. V, 19 aprile 2010, n. 21889).

Il termine per la presentazione della querela decorre, dunque, dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva: conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e della illiceità delle condotte.

Nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall’esito di tali indagini (Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2008, n. 33466)

L’onere della prova dell’intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e, nell’eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2013, n. 13335).

La Suprema Corte è altresì intervenuta sulla valenza probatoria delle risultanze del tracciato GPS, chiarendo che l’attività di indagine, volta a seguire i movimenti di un soggetto e a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo e in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e ss. c.p.p.. 

In particolare, la localizzazione “da remoto” a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS) degli spostamenti di un soggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio, e senza che rilevi l’eventuale violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, L. 20 maggio 1970, n. 300, che riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 124 c.p.
  • Art. 266 c.p.p.
  • Art. 4, L. 20 maggio 1970, n. 300