Diritto penale
Delitti
16 | 03 | 2022
La rilevanza penale della condotta del magistrato che depositi in ritardo le sentenze
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8870 del 15 dicembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è interrogata sulla configurabilità del delitto di rifiuto di atti di ufficio in relazione alla condotta del magistrato che depositi le sentenze in ritardo rispetto ai termini a tal fine previsti.
Nonostante la valenza di carattere generale delle “ragioni di giustizia” menzionate dal comma 1 dell’art. 328 c.p., le stesse devono essere prese in considerazione in funzione dell'attuazione del diritto positivo e dell'assetto nel quale deve essere calato l'intervento doveroso.
La specifica figura di illecito disciplinare, contemplata dall'art. 2, lett. q), D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 109 impone di valutare se il protratto ritardo possa assumersi ex se come condotta anche penalmente rilevante. La previsione di carattere disciplinare prende in considerazione una pluralità di ritardi gravi e ingiustificabili, chiarendo che la gravità è correlata, salvo che risulti diversamente, dal superamento del triplo del termine previsto dalla disciplina di riferimento. Questo comporta che una pluralità di gravi ritardi dà luogo di per sé ad una figura di illecito disciplinare, la quale inoltre deve essere concretamente valutata alla luce del principio espresso dall'art. 3-bis D.L.vo 109 cit. in forza del quale l'illecito deve escludersi, allorché sia di scarsa rilevanza, ciò che implica una condotta conforme al tipo, ma in concreto non punibile perché non connotata da un grado di effettiva offensività tale da giustificare una sanzione (Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2021, n. 8563).
Deve anche rilevarsi che l'illecito disciplinare muove dal riscontro di plurimi ritardi e che, per contro, il reato è correlato ad un determinato atto, oggetto di rifiuto. A maggior ragione, sulla base di tali considerazioni, appare impossibile configurare il delitto di rifiuto di atti di ufficio per il solo fatto della protratta inosservanza dei termini di deposito, seppur riferita ad una pluralità di provvedimenti, a meno che non possa parlarsi in concreto, con riguardo ad uno o più di essi, di rifiuto di atto da compiersi senza ritardo. D'altro canto, non può dirsi che lai mera scadenza del termine possa di per sé interpretarsi come rifiuto di compimento dell'atto, attesa l'equivocità del dato, ove non qualificato dalla peculiarità dell'esigenza di attuazione del diritto positivo. Ciò legittima dunque la conclusione che le ragioni di giustizia non possano identificarsi in quelle generali correlate al regolare andamento dell'attività giudiziaria, ma debbano concretizzarsi rispetto all'atto omesso, senza che lo stesso possa automaticamente assumere connotazione di indifferibilità, conducendo a tale conclusione, rispetto ad orientamenti in precedenza espressi (Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2002, n. 7766), una complessiva rilettura del sistema, anche alla luce della disciplina vigente in materia di illecito disciplinare.
Da ciò discende che il ritardo, in specie quando consistente, non costituisce un dato irrilevante e neutro, ma deve essere valutato nella concretezza della situazione, in modo da verificare se in rapporto ad essa lo stesso, per il suo protrarsi, possa influire sull'attuazione del diritto oggettivo nel caso concreto e se dunque l'ulteriore ritardo possa assumere il significato di vero e proprio rifiuto di un atto divenuto indifferibile. In tale quadro possono assumere concreta rilevanza le specifiche sollecitazioni rivolte al giudice, affinché provveda al deposito del provvedimento. Le stesse possono peraltro provenire da organi sovraordinati o preposti al controllo e al coordinamento dell'attività giudiziaria ovvero direttamente da soggetti coinvolti nell'attività giudiziaria. La manifestazione di un legittimo interesse, ove ulteriormente qualificata dalla richiesta del provvedimento, può dare luogo alla figura del diniego di giustizia e in presenza di una diffida al reato di cui all'art. 328, comma 2, c.p..
Ma ove la sollecitazione sia specificamente qualificata dalla rappresentazione dell'urgenza, correlata all'esigenza di compiuta attuazione del diritto positivo, che potrebbe essere altrimenti pregiudicata, in quanto si determinino o possano determinarsi conseguenze non fisiologiche in relazione allo sviluppo del procedimento o alla posizione delle parti interessate, esposte a pregiudizi dipendenti dalla mancata definizione dell'assetto degli interessi coinvolti nel procedimento, essa potrebbe valere non solo a dar conto dell'indifferibilità dell'atto ma anche consentire di valutare la protratta inerzia come elemento rappresentativo del rifiuto, che integra l'ipotesi delittuosa di cui al comma 1, art. 328 c.p..
Riferimenti Normativi: