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Diritto processuale penale

Soggetti

15 | 03 | 2022

Sulla costituzione di parte civile mediante deposito della dichiarazione nella cancelleria del giudice che procede

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 8610 del 17 dicembre 2021 (dep. 15 marzo 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in tema di costituzione di parte civile.

A mente dell'art. 78 c.p.p. la costituzione di parte civile può essere fatta secondo due distinte modalità. Una prima consiste nel deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile nella cancelleria del giudice che procede; una seconda nella presentazione in udienza di tale dichiarazione. Nel primo caso, quando è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. La costituzione di parte civile si perfeziona già con il deposito in cancelleria della relativa dichiarazione, assumendo la notifica di questa all'imputato solo il carattere di condizione per la sua efficacia. Sul piano formale, ai sensi dell'art. 3 del D.M.  20 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), la dichiarazione di costituzione va inserita nel fascicolo a cura della cancelleria. Sul piano sostanziale, come è stato posto in luce dalla giurisprudenza, "la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice" (Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2008, n. 12423). Principio ribadito anche più di recente, ulteriormente rilevando che, le norme non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle parti di richiederne l'esclusione e quello del giudice, ex art. 81 c.p.p., di esclusione di ufficio della parte civile (Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 15768).

Dunque, la formalità del deposito attribuisce di per sé al danneggiato dal reato la qualità di parte civile, fermo restando che, nei confronti delle altre parti, e in particolare di quelle contrapposte (imputato o responsabile civile), gli effetti della costituzione, come previsto dall'art. 78, comma 2, c.p.p., decorrono dalla notificazione della dichiarazione di costituzione di parte civile. Da ciò discende che quando sia mancata la notifica non può perciò solo ritenersi che sia mancata la costituzione della parte civile; piuttosto questa ancora non è in grado di produrre effetto. Un'applicazione di tale principio è stata fatta allorquando è stato affermato che la parte civile, che si costituisca in cancelleria secondo le modalità di cui all'art. 78, comma 2, c.p.p., non ha alcuna legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell'imputato fino a quando la suddetta costituzione non sia a questo notificata (Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2018, n. 14164). Allo stesso tempo, il danneggiato che si è costituito parte civile depositando in cancelleria la dichiarazione può presentare la lista testi prima della notificazione della stessa.

Inoltre, la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 c.p.p., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta.

Circa la regolarità della costituzione mediante deposito della dichiarazione in cancelleria, essa va valutata alla stregua della sua rispondenza alle prescrizioni dell'art. 78 c.p.p. La dichiarazione deve contenere le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la sottoscrizione del difensore. Prescrizioni, quindi, tra le quali non vi è quella della originalità del documento, piuttosto che della copia, attestata come conforme o meno. L'art. 56 disp. att. c.p.p. prevede (per la notificazione a mezzo posta del difensore delle parti private, resa possibile dall'art. 152 c.p.p.) l'attestazione di conformità, ma la mancanza dell'attestazione non determina nullità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 78 c.p.p.
  • Art. 81 c.p.p.
  • Art. 152 c.p.p.
  • Art. 484 c.p.p.
  • Art. 491 c.p.p.
  • Art. 56 disp. att. c.p.p.