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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

14 | 07 | 2021

L’errore di fatto legittimante la domanda di revocazione della sentenza amministrativa

Cristina Tonola

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5319 del 14 luglio 2021, intervenendo in materia di mezzi di impugnazione nel giudizio amministrativo, ha chiarito i limiti entro cui l’errore di fatto è idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 e 395, comma 1, n. 4 c.p.c..

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’errore di fatto di cui alle norme citate non coinvolge l’attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto della documentazione processuale espletata dal giudice ai fini della formazione del suo coinvolgimento, bensì la sola attività preliminare di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 834; sez. V, 9 aprile 2020, n. 2342; sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2438; sez. III, 3 giugno 2020, n. 3470; sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185).

In altri termini, per essere concretamente rilevante, è necessario che l’errore:

a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;

b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi meramente sensopercettiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbiaespressamente motivato;

d) concreti elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità o di consequenzialità tra l'erronea presupposizione e il decisum (Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610).

Se nell’errore revocatorio, perciò, rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto v. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici: tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento.

Né tale ipotesi di errore senso percettivo, idonea ad attivare una possibile vicenda revocatoria, è configurabile laddove si sia in presenza di un consapevole ragionamento, di un motivato apprezzamento e di una interpretazione e conseguente valutazione degli elementi sostanziali e processuali della vicenda contenziosa, che integrano anch’essi, al più, profili idonei ad astrattamente prefigurare un possibile errore di giudizio, per il quale non opera, come si è detto, il rimedio in esame. 

Al contrario, l'errore revocatorio è configurabile, ad esempio, in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 106, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 395 c.p.c.