Diritto penale
Reati in generale
14 | 03 | 2022
Responsabilità medica: la mancata acquisizione del consenso informato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8464 del 17 febbraio 2022 (dep. 14 marzo 2022), la quarta sezione penale ha chiarito in che termini l’aver fornito al paziente un’informazione inesatta potrebbe qualificarsi come condotta negligente del sanitario. Non si verte, qui, in ipotesi di regole cautelari scritte, né di colpa specifica, essendo in esame la violazione di un dovere di diligenza professionale.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la mancata acquisizione del consenso informato non è, infatti, considerata violazione di una regola cautelare, in quanto correlata alla tutela del diritto all’autodeterminazione del paziente in relazione ai danni che potrebbero derivare da una determinata scelta terapeutica (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2015, n. 21537). Diversamente, qualora l’informazione non sia strumentale ad ottenere il consenso del paziente all’atto terapeutico ma si collochi, piuttosto, a monte di esso in quanto funzionale al completamento dell’iter diagnostico (Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795), si tratta di collocare l’informazione nell’ambito del rapporto di collaborazione tra medico e paziente; ove l’accertamento clinico non sia diligentemente condotto a termine dal professionista, anche a causa di un comportamento da porre in correlazione con il predetto obbligo informativo, il rischio delle conseguenze di un errato approccio terapeutico non può ricadere sul paziente. Un corretto scambio di informazioni determina, da un lato, la concreta possibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di incidere sul processo diagnostico, rispondendo dunque l’informazione al diverso obiettivo di evitare il rischio di una diagnosi inesatta, incompleta, confusa; ma anche dal lato del paziente, un corretto scambio di informazioni consente di evitare condotte o comportamenti inconsapevolmente ostativi alla cura.
Così posta la questione, è possibile attribuire all’obbligo informativo la natura di regola di generica cautela che deve assistere il rapporto di collaborazione tra medico e paziente.
La negligenza, che in alcune teoriche è descritta come concetto generale comprensivo dell’imprudenza e dell’imperizia in quanto omissione di un doveroso sforzo della volontà, non trova nella disciplina positiva una definizione, essendo anzi accomunata dal legislatore, quale ipotesi di colpa generica, alle altre forme colpose della imprudenza e dell’imperizia (art. 43 c.p.).
E se anche un parziale chiarimento è derivato, in negativo, dall’elaborazione di un concetto di imperizia strettamente legato all’individuazione delle leges artis, alle regole di condotta che connotano aspetti tecnico-scientifici dell’agire umano, permane una difficile linea di confine tra le categorie della negligenza e dell’imprudenza, rispettivamente definibili in via generalissima come violazione di un dovere di agire e violazione di un dovere di astenersi dall’agire. Nell’ambito sanitario è necessario, ma sufficiente, definire la condotta negligente come quella condotta violativa di una regola di comportamento non strettamente tecnica che l’adempimento di doveri professionali avrebbe prescritto. Con riguardo, poi, agli obblighi informativi, va precisato che è violativo di una generica regola cautelare il mancato rispetto dell’obbligo informativo funzionale a rendere edotto il paziente circa l’insufficienza dei dati acquisiti a formulare una diagnosi certa; prima che l’iter diagnostico sia completato, la gestione del rischio sanitario non può, dunque, essere trasferita nelle mani del paziente.
Risulta, in altri termini, riferibile alla condotta negligente del sanitario, piuttosto che ad un evento eccezionale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., il comportamento oppositivo del paziente all’esito di un’informazione inidonea, incompleta, confusa, tale da non consentirgli di comprendere la diagnosi o la necessità di completare l’iter diagnostico.
Riferimenti Normativi: