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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

13 | 07 | 2021

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di erogazione di servizi pubblici

Flaminia Giuseppone

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 698 del 13 luglio 2021 ha accolto l’appello avverso una sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del diritto dei figli minori a fruire del servizio di assistenza igienico-personale e all’autonomia e comunicazione, nonché il risarcimento del danno per non aver potuto i minori tempestivamente fruire di detti servizi.

A tali conclusioni, il TAR Sicilia era pervenuto richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, a partire dalla sentenza n. 25011/2014, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti alla fase successiva alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI), documento rilasciato in favore di alunni in situazione di handicap.

Il Consiglio ha affermato la giurisdizione amministrativa evocando un orientamento oramai pacifico che ritiene sussistere la cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., nel caso di mancata attuazione di un Programma assistenziale individualizzato (PAI) da parte dell’amministrazione a ciò onerata, nel momento in cui, come nel caso di specie, viene contestato il cattivo esercizio del potere amministrativo, emergendo scelte discrezionali legate all’esistenza di vincoli di bilancio, ad esclusione delle ipotesi di condotte discriminatorie, di competenza, al contrario, del giudice ordinario.

Il giudice di primo grado è incorso nell’errore di ritenere che i principi elaborati in tema di attuazione di un PEI dalle Sezioni Unite della Cassazione e poi avallati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si estendano anche alla mancata attuazione di un PAI; che, invece, la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, emerge pacificamente dalla sentenza 12 aprile 2016, n. 7, con cui la Adunanza Plenaria ha chiarito che, al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa preclude ogni esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativo in materia di pubblici servizi. Questo orientamento non viene in alcun modo piegato dalla natura di “diritto soggettivo” della situazione giuridica azionata, non potendosi escludere, per ciò solo, la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Diversamente ragionando, un’interpretazione che escludesse la giurisdizione del giudice amministrativo, vanificherebbe irragionevolmente la ratio dell’attribuzione allo stesso della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, identificabile nell’esigenza di concentrare dinanzi ad una unica autorità giudiziaria la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un intreccio di azioni dinanzi a diverse autorità giudiziarie. 

Inconferente, infine, è stato considerato il richiamo, da parte del TAR Sicilia, alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione che si riferivano alla carente attuazione del PEI definita espressamente “discriminatoria”; nella controversia in oggetto, invece, le parti ricorrenti non hanno mai lamentato la natura discriminatoria della condotta dell’amministrazione comunale, né in primo grado, né in grado d’appello.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 13, 5 febbraio 1992, n. 104
  • Art. 87, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 105, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 133, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
  • Art. 4, D.L. 14 luglio 2020, n. 84
  • Art. 25, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137