Diritto penale
10 | 03 | 2022
Guida in stato di ebbrezza: spetta alla difesa dell'imputato l'onere di fornire la prova della mancata omologazione dell'etilometro e della mancanza dei prescritti controlli
Giacomo Zurlo
La quarta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 8305 del 17 dicembre 2021 (dep. 10 marzo 2022), ha affrontato il contrasto insorto, in tema di guida in stato di ebrezza, su quale parte processuale debba fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge.
Secondo il più risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di guida in stato di ebrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (ex multis, Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2011, n. 17463).
Secondo un nuovo indirizzo, invece, la prova incomberebbe sull’accusa, la quale dovrebbe ogni volta dimostrare la positiva esecuzione delle verifiche. Tale recente impostazione è stata argomentata a partire dalla considerazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 29 aprile 2015, che, in sede di giudizio di legittimità costituzionale incidentale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 45, cc. 6, D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, così esonerando, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente, gli utilizzatori dell’obbligo di verifica periodica di funzionamento e taratura delle apparecchiature. In particolare, il richiamo della Corte cost. al canone di “razionalità pratica” appare finalizzato ad affermare che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico” è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a modifiche dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, mutamenti della tensione di alimentazione, eventualità queste che rendono intrinsecamente irragionevole l’esonero delle apparecchiature da verifiche periodiche.
Sulla scorta di simili premesse si è ritenuto di dover affermare che nel giudizio penale grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione della taratura e l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcolemico.
In realtà, osserva però il Collegio, già con la sentenza n. 27489/2017 era stata presa in considerazione la pronuncia del giudice delle leggi osservando che nell'occasione il tema era stato quello della legittimità costituzionale di una disciplina che non prevedeva la sottoposizione degli strumenti di misurazione della velocità alla procedura di verifica periodica prevista dalla L. n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura. Per contro, per l'apparecchiatura con la quale si effettua l'alcoltest sono previsti controlli periodici successivi all'omologazione e alla taratura, funzionali a verificare il perdurante regolare funzionamento. Il Regolamento esecutivo del codice della strada, all'art. 379, rimanda a disposizioni ministeriali per la disciplina di tali controlli. Ne consegue in primo luogo la coerenza della disciplina ai principi posti dalla Corte cost; in secondo luogo, risulta confermata la validità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ponendo a carico dell'imputato di dare dimostrazione dell'irrogale funzionamento dello strumento, poggia su una ragionevole presunzione di affidabilità del medesimo perché concretamente utilizzato in una cornice normativa che ne prevede il controllo periodico.
La Suprema Corte ha dunque concluso affermando che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro.
Riferimenti Normativi: