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Diritto penale

Delitti

11 | 03 | 2022

Il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 8391 del 25 gennaio 2022 (dep. 11 marzo 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di cui all'art. 497-bis c.p., integrato – secondo quanto previsto dal comma 1 – da chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio o da chi – in base al comma 2  – fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Il secondo comma citato delinea un'ipotesi di reato autonoma e di maggiore gravità rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma e le due fattispecie sono caratterizzate dalla differente descrizione della condotta, che è elemento costitutivo del reato (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 18535). Nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità si è affermato che il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. è integrato dal mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio o dalla sua materiale falsificazione, indipendentemente dall'utilizzo che il soggetto agente intenda farne, poiché la tutela del bene giuridico protetto è anticipata rispetto al momento dell'effettivo espatrio o ingresso mediante il documento non genuino in ragione della pericolosità intrinseca della condotta e, quanto all'ipotesi di cui al comma 2, della dimensione organizzativa insita nella contraffazione (Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2016, n. 40272). Per tali ragioni si è ritenuto pacificamente configurabile il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2 c.p., e non quello, meno grave, di cui al comma 1 della stessa norma, nel caso del possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, poiché la confezione della tessera richiede necessariamente la collaborazione morale e materiale del soggetto ritratto, che, fornendo l'immagine apposta, partecipa all'attività di contraffazione (Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2018, n. 25659).

Il requisito della validità per l'espatrio è espressamente richiesto dalla norma di legge perché il documento d'identità possa essere oggetto della condotta materiale incriminata, che però intende riferirsi alla sua efficacia legale ed all'idoneità a consentire l'attraversamento dei confini del paese che l'ha emesso e l'ingresso in altro, non già ai suoi requisiti formali. Secondo la disciplina dettata dalla L. n. 224 del 16 febbraio 1963, che aveva modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. ed era stata a sua volta novellata dall'art. 10 D.L.vo n. 52 del 18 gennaio 2002, la carta d'identità, confezionata in conformità al modello stabilito dal Ministero dell'Interno, costituisce titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. Sul modulo cartaceo, contenente i dati personali del titolare, ed in uso sino D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali", convertito dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015, non era previsto fosse apposta la dicitura indicativa della validità per l'uscita dal territorio nazionale, quanto piuttosto quella negativa "non valida per l'espatrio", stampigliata sul retro ed attestante la situazione contraria in caso il titolare fosse persona minore di età per la quale non esisteva l'assenso dei genitori o del tutore, oppure fosse persona con cittadinanza italiana, ma impedita all'espatrio per provvedimento giudiziale, oppure cittadino comunitario e appartenente a Stato terzo. Indicazioni conformi valgono ora per la carta d'identità elettronica, introdotta dal predetto D.L. n. 78 del 2015, nella quale le informazioni inerenti alla possibilità di circolazione del titolare con il documento stesso sono contenute all'interno del microchip e la dicitura "non valida per l'espatrio" è riportata sul fronte o sul retro della tessera magnetica.

In conclusione, osserva la Suprema Corte, in linea generale, la carta d'identità, a prescindere dalle caratteristiche del supporto, se cartaceo o elettronico, costituisce documento che, per disposizione di legge, abilita all'uscita dal paese di emissione o al rientro nel suo territorio dall'estero, tranne nei casi in cui vi sia apposta la clausola di non validità per l'espatrio. Pertanto, non è l'assenza della dicitura di validità a sottrarre il documento contraffatto dall'area di incriminazione stabilita dall'art. 497-bis c.p. per ricondurre il fatto alla meno grave fattispecie di cui agli artt. 477-482 c.p., effetto che è conseguente soltanto alla presenza della specifica indicazione di inidoneità a consentire l'espatrio.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 477 c.p.
  • Art. 482 c.p.
  • Art. 497-bis c.p.
  • L. 16 febbraio 1963, n. 224
  • L. 6 agosto 2015, n. 125
  • D.L. 19 giugno 2015, n. 78
  • D.L.vo 18 gennaio 2002, n. 52